LE MASSIME DEL TRIVENETO
1. Partecipazione frammentata
Il socio di Spa è titolare di una o più azioni, il cui insieme rappresenta l’entità della sua partecipazione al capitale sociale. Il socio di Srl è invece titolare di una unitaria quota di partecipazione che rappresenta una percentuale del capitale sociale. Se nella Srl sono introdotte le categorie di quote, il socio ha tante quote di partecipazione quante sono le categorie a cui appartengono le quote di sua titolarità.
Massima I.N.6
2. Voto limitato
Nelle Srl-Pmi si possono avere, in misura anche eccedente il 50% del capitale sociale, categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla entità della partecipazione del socio ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.
Massima I.N.6.
3. Voto divergente
È possibile che un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie possa esercitare il diritto di voto attribuito da una categoria in maniera diversa rispetto a quello attribuito da un’altra categoria; e che partecipi alle decisioni dei soci solo con determinate quote di categoria e non con altre.
Massima I.N.9
4. Limiti al trasferimento
Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell’ipotesi in cui appartengano al medesimo socio, sono legittime le clausole limitative della circolazione delle quote di partecipazione al capitale sociale che abbiano ad oggetto solo le quote appartenenti a talune categorie di quote.
Massima I.N.10
5. Aumento di capitale
Se la Srl-Pmi ha emesso quote di categoria, non vi è l’obbligo, in caso di aumento di capitale, di offrire in sottoscrizione a ciascun socio “nuove” quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso.
Massima I.N.5
6. Recesso
Al verificarsi di una causa che lo legittima, il recesso può essere esercitato anche con riferimento a una sola delle quote di categoria di titolarità del medesimo socio.
Massima I.N.10
7. Mora nei versamenti
Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell’ipotesi in cui appartengano al medesimo socio, la disciplina sulla mora dei versamenti trova applicazione in maniera distinta per ciascuna di esse. È dunque possibile che un medesimo socio sia contemporaneamente moroso, con riferimento ad una determinata quota di categoria, e in regola con i versamenti, con riferimento ad un’altra quota di categoria.
Massima I.N.8
8. Pegno o usufruttto
Essendo ciascuna quota di partecipazione di categoria distinta da quella di un’altra categoria, è possibile per il socio concedere in pegno o in usufrutto le quote di una categoria e mantenere la piena proprietà delle quote di altra categoria.
Massima I.N.7