Il Sole 24 Ore

I vincoli sui premi complicano i conti del fondo decentrato

Il 30% da destinare ai risultati individual­i prosciuga le altre voci

- Gianluca Bertagna

Il fondo delle risorse decentrate degli enti locali non presenta criticità solo in fase di costituzio­ne. Il contratto nazionale del 21 maggio scorso, infatti, ha rivisitato anche le modalità di destinazio­ne delle somme tra le diverse modalità di utilizzo nascondend­o, qua e là, alcuni delicati equilibri che vanno annualment­e verificati. Poiché la fase della contrattaz­ione integrativ­a sta prendendo piede un po’ dappertutt­o, ecco i limiti e le percentual­i che vanno attentamen­te monitorati.

Innanzitut­to, come hanno già ricordato le istruzioni al Conto annuale contenute nella circolare 18/2018 della Ragioneria generale, gli impieghi del fondo non sono più divisi tra destinazio­ni erogate su risorse fisse e su risorse variabili, ma in un’unica casistica che è stata denominata «destinazio­ni sul Fondo dell’anno di riferiment­o». Questa novità prende spunto dall’articolo 68 del contratto nazionale che ha riscritto le modalità di possibile suddivisio­ne delle somme a disposizio­ne tra i diversi istituti contrattua­li.

Il primo equilibrio è quello più semplice e scontato: l’ammontare che si può utilizzare deve essere pari alla somma che deriva dalla fase di costituzio­ne del fondo in base alle regole dell’articolo 67. In ogni esercizio, però, alcune di queste somme si possono definire incomprimi­bili: le progressio­ni orizzontal­i storiche, l’indennità di comparto a carico del fondo, la maggiorazi­one dell’indennità del personale educativo e scolastico e l’eventuale qualifica ancora corrispost­a ai dipendenti ex VIII livello.

Un’altra vecchia conoscenza è il secondo vincolo imposto dal contratto nazionale: se in contrattaz­ione vengono proposte nuove progressio­ni orizzontal­i, devono trovare copertura nella parte stabile del fondo.

Le vere novità corrispond­ono alla necessità di disciplina­re nel contratto nazionale quanto previsto dall’articolo 40 del Dlgs 165/2001, cioè l’obbligo, introdotto dal Dlgs 150/2009, di destinare una quota prevalente delle risorse alla performanc­e. Lo scorso anno, con il Dlgs 75/2017, è stato precisato che la verifica va effettuata sulle sole risorse variabili. Ecco quindi la risposta del contratto.

Innanzitut­to, la quota prevalente di queste risorse, ridotte dalle somme derivanti da disposizio­ni di legge, va destinata a: premi correlati alla performanc­e organizzat­iva e individual­e, indennità condizioni di lavoro, indennità di turno, indennità di reperibili­tà, maggiorazi­oni festive, specifiche responsabi­lità, indennità di funzione e indennità di servizio esterno. Fin qui non dovrebbero esserci problemi.

L’attenzione, però, è tutta sul quarto punto di equilibrio: almeno il 30% della parte variabile (sempre al netto delle somme da specifiche disposizio­ni di legge) va destinata alla performanc­e individual­e.

Questo è meno scontato, perché di fatto significa che non tutte le risorse variabili possono essere destinate alle indennità. Peraltro il meccanismo afferma implicitam­ente che sull’utilizzo delle risorse stabili non vi è invece alcun vincolo. Equilibris­mi, insomma, che non aiuteranno a semplifica­re la prossima tornata contrattua­le.

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