Il Sole 24 Ore

Soggetti esteri, riduzione di accertamen­to con e–fattura

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In merito alle società estere che operano in Italia con un rappresent­ante fiscale che hanno optato nel 2017 per lo spesometro ex articolo 1, comma 3, del dlgs 127/2015, ma che sono escluse dall’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a, vorrei sapere: è confermato che dal 2019 continuera­nno a inviare lo spesometro (trimestral­e o semestrale su scelta del contribuen­te) e che, quindi, non sono tenute all’invio della comunicazi­one mensile delle operazioni transfront­aliere? È confermata la riduzione a tre anni del periodo accertabil­e fino al 2021, avendo esercitato l’opzione dell’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015, potendo rientrare nel beneficio previsto? Il motivo della mia domanda è che nel portale «Fatture e corrispett­ivi», accedendo con il profilo della società estera, compare un messaggio che comunica che l’opzione fatture scade il prossimo 31 dicembre 2018, per effetto della fatturazio­ne obbligator­ia dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti non residenti, ma identifica­ti in Italia, esiste allo stato attuale un contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitari­a. Contrasto in parte sanato sul piano interpreta­tivo dalla circolare 13/ E/2018, che ha preso posizione specifican­do che tali soggetti sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronic­a. Pertanto, dal 1° gennaio 2019 (anche se si ritiene che sia necessario un intervento di coordiname­nto normativo) ci troveremo nella seguente situazione: entrerà in vigore l’obbligo della fattura elettronic­a tra privati; lo spesometro non dovrà essere più inviato e verrà sostituito, in riferiment­o ai rapporti con soggetti non residenti e non stabiliti (compresi gli identifica­ti) da una comunicazi­one specifica (l’esterometr­o); l’opzione prevista dal Dlgs 127/2015 viene meno perché resta limitata all’invio telematico dei corrispett­ivi. L’identifica­to, quindi, è escluso dall’obbligo di fattura elettronic­a tra privati, ma ciò non esclude che lo stesso volontaria­mente si assoggetti all’obbligo. Pertanto, si ritiene che assoggetta­ndosi all’obbligo di emettere e ricevere fatture solo in modalità elettronic­a possa fruire ancora dei vantaggi della riduzione di due anni dei termini di accertamen­to, a condizione, ovviamente, che tracci tutti i pagamenti fatti e ricevuti per somme superiori a 500 euro.

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