Soggetti esteri, riduzione di accertamento con e–fattura
In merito alle società estere che operano in Italia con un rappresentante fiscale che hanno optato nel 2017 per lo spesometro ex articolo 1, comma 3, del dlgs 127/2015, ma che sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica, vorrei sapere: è confermato che dal 2019 continueranno a inviare lo spesometro (trimestrale o semestrale su scelta del contribuente) e che, quindi, non sono tenute all’invio della comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere? È confermata la riduzione a tre anni del periodo accertabile fino al 2021, avendo esercitato l’opzione dell’articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015, potendo rientrare nel beneficio previsto? Il motivo della mia domanda è che nel portale «Fatture e corrispettivi», accedendo con il profilo della società estera, compare un messaggio che comunica che l’opzione fatture scade il prossimo 31 dicembre 2018, per effetto della fatturazione obbligatoria dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti non residenti, ma identificati in Italia, esiste allo stato attuale un contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria. Contrasto in parte sanato sul piano interpretativo dalla circolare 13/ E/2018, che ha preso posizione specificando che tali soggetti sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica. Pertanto, dal 1° gennaio 2019 (anche se si ritiene che sia necessario un intervento di coordinamento normativo) ci troveremo nella seguente situazione: entrerà in vigore l’obbligo della fattura elettronica tra privati; lo spesometro non dovrà essere più inviato e verrà sostituito, in riferimento ai rapporti con soggetti non residenti e non stabiliti (compresi gli identificati) da una comunicazione specifica (l’esterometro); l’opzione prevista dal Dlgs 127/2015 viene meno perché resta limitata all’invio telematico dei corrispettivi. L’identificato, quindi, è escluso dall’obbligo di fattura elettronica tra privati, ma ciò non esclude che lo stesso volontariamente si assoggetti all’obbligo. Pertanto, si ritiene che assoggettandosi all’obbligo di emettere e ricevere fatture solo in modalità elettronica possa fruire ancora dei vantaggi della riduzione di due anni dei termini di accertamento, a condizione, ovviamente, che tracci tutti i pagamenti fatti e ricevuti per somme superiori a 500 euro.