Operazioni in reverse charge: necessario l’«esterometro»
Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio?
Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio allo Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?
Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. In effetti, per le fatture a reverse charge interno, vale a dire quelle che avvengono tra operatori nazionali sulla base delle operazioni previste dall’articolo 17 del Dpr 633/72, le attuali specifiche tecniche escludono per il cliente l’invio allo Sdi delle fatture integrate. In pratica, il fornitore emette la fattura elettronica senza imposta la invia allo Sdi, indicando per la tipologia dell’operazione il codice “N6”. Il cliente riceve la fattura elettronica la integra con le modalità previste dalla circolare 13/E/2018 e la conserva digitalmente.
Per le fatture a reverse charge intracomunitarie ovvero per le autofatture con soggetti extracomunitari dal 1° gennaio 2019 non scatta la fattura elettronica, ma nasce il nuovo obbligo comunicativo dell’esterometro (articolo 1, comma 3–bis, del Dlgs 127/2015). Il contribuente potrà continuare a gestire questi documenti con le tradizionali modalità.