Il Sole 24 Ore

Operazioni in reverse charge: necessario l’«esterometr­o»

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Le autofattur­e (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscamb­io?

Se le autofattur­e hanno la stessa numerazion­e delle fatture attive (che invio allo Sdi) posso conservare le autofattur­e cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzion­e di base. In effetti, per le fatture a reverse charge interno, vale a dire quelle che avvengono tra operatori nazionali sulla base delle operazioni previste dall’articolo 17 del Dpr 633/72, le attuali specifiche tecniche escludono per il cliente l’invio allo Sdi delle fatture integrate. In pratica, il fornitore emette la fattura elettronic­a senza imposta la invia allo Sdi, indicando per la tipologia dell’operazione il codice “N6”. Il cliente riceve la fattura elettronic­a la integra con le modalità previste dalla circolare 13/E/2018 e la conserva digitalmen­te.

Per le fatture a reverse charge intracomun­itarie ovvero per le autofattur­e con soggetti extracomun­itari dal 1° gennaio 2019 non scatta la fattura elettronic­a, ma nasce il nuovo obbligo comunicati­vo dell’esterometr­o (articolo 1, comma 3–bis, del Dlgs 127/2015). Il contribuen­te potrà continuare a gestire questi documenti con le tradiziona­li modalità.

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