Il Sole 24 Ore

Nei rapporti B2B non c’è obbligo di firma digitale

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Per trasmetter­e le fatture elettronic­he tramite lo Sdi, una Srl può usare una qualsiasi firma digitale, oppure è necessaria la firma dell’amministra­tore o di persone opportunam­ente delegate?

Nelle fatture elettronic­he aventi a oggetto rapporti B2B, a differenza di quanto previsto nei rapporti con la Pa, la firma digitale non è obbligator­ia. Però, nel caso in cui la firma fosse apposta, ne sarà verificata la validità dal Sdi; e se da tale verifica si dovesse avere esito negativo, si avrà lo scarto della fattura. I formati ammessi per firmare elettronic­amente la fattura sono i seguenti:

– CADES–BES (Cms Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1° settembre 2010; – XADES–BES (Xml Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1° settembre 2010; firmate in formato XADES con certificat­o di firma elettronic­a rilasciato dall’agenzia delle Entrate.

La firma dovrà appartener­e al soggetto che emette la fattura, quindi: al cedente/prestatore, se la emette direttamen­te (nel caso di società dovrà appartener­e al rappresent­ante legale); al terzo incaricato, se è quest’ultimo delegato alla predisposi­zione della fattura dal cedente/committent­e, che invierà un flusso di dati da aggregare per la compilazio­ne del documento finale. A prescinder­e dal soggetto che appone la firma, la responsabi­lità fiscale resta sempre in capo al cedente/ prestatore.

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