Nei rapporti B2B non c’è obbligo di firma digitale
Per trasmettere le fatture elettroniche tramite lo Sdi, una Srl può usare una qualsiasi firma digitale, oppure è necessaria la firma dell’amministratore o di persone opportunamente delegate?
Nelle fatture elettroniche aventi a oggetto rapporti B2B, a differenza di quanto previsto nei rapporti con la Pa, la firma digitale non è obbligatoria. Però, nel caso in cui la firma fosse apposta, ne sarà verificata la validità dal Sdi; e se da tale verifica si dovesse avere esito negativo, si avrà lo scarto della fattura. I formati ammessi per firmare elettronicamente la fattura sono i seguenti:
– CADES–BES (Cms Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1° settembre 2010; – XADES–BES (Xml Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1° settembre 2010; firmate in formato XADES con certificato di firma elettronica rilasciato dall’agenzia delle Entrate.
La firma dovrà appartenere al soggetto che emette la fattura, quindi: al cedente/prestatore, se la emette direttamente (nel caso di società dovrà appartenere al rappresentante legale); al terzo incaricato, se è quest’ultimo delegato alla predisposizione della fattura dal cedente/committente, che invierà un flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale. A prescindere dal soggetto che appone la firma, la responsabilità fiscale resta sempre in capo al cedente/ prestatore.