Il Sole 24 Ore

Correzione solo contabile se c’è già stata registrazi­one

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Il file “nota di variazione” va inviato allo Sdi? Va conservato digitalmen­te? Se non reinvio il documento, in caso di conservazi­one con il servizio di Sogei, come gestisco questa casistica?

La “nota di variazione” dev’necessaria­mente transitare dallo Sdi (utilizzand­o i codici “TD04” per le note di credito e “TD05” per le note di debito) ed essere conservata digitalmen­te come qualsiasi altra fattura. Infatti, il provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate 89757/2018 del 30 aprile 2018 ha chiarito, al punto 6, che anche per le note di variazione di cui all’articolo 26 del Dpr 633/72 valgono le stesse regole tecniche stabilite per le fatture, e pertanto anche la trasmissio­ne tramite Sdi.

Tuttavia, lo stesso provvedime­nto puntualizz­a, a proposito delle note di variazione, che, nel caso in cui il cedente/prestatore abbia eseguito la registrazi­one contabile della fattura elettronic­a per la quale abbia ricevuto una notifica di scarto dallo Sdi, lo stesso dovrà fare esclusivam­ente una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza che venga effettuata la trasmissio­ne della nota di variazione al Sistema di interscamb­io. Nessuna differenza o deroga è prevista nel caso in cui la gestione della conservazi­one non sia affidata all’agenzia delle Entrate.

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