Correzione solo contabile se c’è già stata registrazione
Il file “nota di variazione” va inviato allo Sdi? Va conservato digitalmente? Se non reinvio il documento, in caso di conservazione con il servizio di Sogei, come gestisco questa casistica?
La “nota di variazione” dev’necessariamente transitare dallo Sdi (utilizzando i codici “TD04” per le note di credito e “TD05” per le note di debito) ed essere conservata digitalmente come qualsiasi altra fattura. Infatti, il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 89757/2018 del 30 aprile 2018 ha chiarito, al punto 6, che anche per le note di variazione di cui all’articolo 26 del Dpr 633/72 valgono le stesse regole tecniche stabilite per le fatture, e pertanto anche la trasmissione tramite Sdi.
Tuttavia, lo stesso provvedimento puntualizza, a proposito delle note di variazione, che, nel caso in cui il cedente/prestatore abbia eseguito la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale abbia ricevuto una notifica di scarto dallo Sdi, lo stesso dovrà fare esclusivamente una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza che venga effettuata la trasmissione della nota di variazione al Sistema di interscambio. Nessuna differenza o deroga è prevista nel caso in cui la gestione della conservazione non sia affidata all’agenzia delle Entrate.