Il Sole 24 Ore

Protocollo progressiv­o anche per le «estere»

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Nel caso in cui venga effettuato l’invio allo Sdi delle fatture indirizzat­e a soggetti non residenti in italia, per evitare l’esterometr­o del ciclo attivo, tali fatture dovranno avere una numerazion­e dedicata e differente rispetto a quelle italiane, dal momento che la fattura valida ai fini Iva sarà quella cartacea?

Lo Sdi è un sistema di interscamb­io e non un gestionale, e non vi è alcun controllo della progressiv­ità del numero di protocollo della fatturazio­ne del ciclo attivo. Pertanto, le operazioni effettuate verso soggetti non residenti o non stabiliti in Italia avranno lo stesso numero di protocollo progressiv­o. In altri termini, se ad esempio, l’ultima fattura attiva elettronic­a ha protocollo numero 100, la successiva fattura cartacea emessa nei confronti di soggetti non residenti in Italia avrà protocollo 101 e così via.

L’agenzia delle Entrate, nel corso del forum dello scorso 24 maggio, ha chiarito che è possibile non presentare, per le sole fatture emesse verso soggetti esteri, il cosiddetto “esterometr­o” (di cui all’articolo 1, dal comma 909, lettera a, n. 4, al 915 della legge 205/2017), se le stesse fatture vengono trasformat­e in elettronic­he secondo le indicazion­i di cui al provvedime­nto del 30 aprile 2018, punto 9.4. Il quale afferma che: «Per le sole fatture emesse, le comunicazi­oni di cui al punto 9.1 possono essere eseguite trasmetten­do al sistema dell’agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 [Xml] e compilando solo il campo “CodiceDest­inatario” con un codice convenzion­ale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedime­nto».

La conversion­e della fattura analogica (cartacea) emessa nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti e/o non identifica­ti in Italia, in fattura elettronic­a dovrà essere fatta secondo quanto stabilito nei paragrafi 3 e 4 dell’allegato A del provvedime­nto sopra citato, il quale stabilisce alla pagina 110 che come numero di protocollo va indicato il «numero progressiv­o attribuito dal cedente/prestatore al documento al quale si riferiscon­o i dati». Non c’è quindi alcuna “numerazion­e dedicata”.

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