La casella Pec non vale per la conservazione
Per una Srl che intende avvalersi della Pec per l’invio delle fatture elettroniche nel formato Xml (firmate digitalmente) al Sdi e per la ricezione dal Sdi delle fatture di fornitori, la Pec è sufficiente per la conservazione dei documenti digitali trasmessi e/o ricevuti?
La Pec non è uno strumento considerato valido al fine della conservazione delle fatture elettroniche, ma è solo un canale di trasmissione delle fatture elettroniche. Come precisato dal provvedimento del 30 aprile 2018, i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia possono conservare elettronicamente, secondo quanto stabilito dal Dm Economia e finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso lo Sdi, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’agenzia delle Entrate, conforme alle disposizioni del Dpcm 3 dicembre 2013, previa sottoscrizione dell’accordo di conservazione. In caso non si volesse usufruire del servizio gratuito dell’Agenzia, la conservazione può essere svolta in base a quanto stabilito dal Dpcm 3 dicembre 2013: all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da conservare; affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso l’agenzia per l’Italia digitale.