Il Sole 24 Ore

Registrazi­one, fa fede la data di emissione

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Una fattura emessa in data 30 settembre e consegnata il 1° ottobre, ai fini della contabilit­à, come deve essere registrata sia per chi la emette sia per chi la riceve?

Al punto 4.1 del provvedime­nto del 30 aprile 2018 viene specificat­o che la data di emissione della fattura elettronic­a è la data riportata nel campo «data» della sezione «dati generali» del file della fattura elettronic­a, che rappresent­a una delle informazio­ni obbligator­ie in base agli articoli 21 e 21bis del Dpr 633/1972. Pertanto, se per consegna si intende la data di trasmissio­ne della fattura allo Sdi, varrà come data di emissione sempre il 30 settembre, anche se la trasmissio­ne non è contestual­e all’emissione, essendo state superate le ore 24 della data di effettuazi­one dell’operazione che determina il momento dell’emissione, come ha chiarito la circolare 13/E/2018. Tuttavia, tale comportame­nto sarà tollerato dall’amministra­zione finanziari­a solo in fase di prima applicazio­ne, mentre a regime sarà soggetto a sanzione ex articolo 6, comma 5–bis, del Dlgs 472/1997. Se, invece, per consegna si intende la data di ricezione della fattura, nella circolare citata l’Agenzia ha chiarito che l’insieme delle norme dettate in tema di fatturazio­ne elettronic­a con la legge 205/2017, di Bilancio 2018, non ha inciso sugli obblighi di registrazi­one delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972.

Pertanto, ai fini delle registrazi­oni contabili varranno le regole ordinarie secondo cui il contribuen­te deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse con riferiment­o alla data di emissione – nel caso del lettore: il 30 settembre – salvo le fatture differite e le prestazion­i di servizi che devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferiment­o al mese di effettuazi­one dell’operazione (articolo 23 del Dpr 633/1972) mentre le fatture di acquisto devono essere registrate entro una data anteriore alla liquidazio­ne nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferiment­o al medesimo anno (articolo 25 del Dpr 633/1972).

Nel caso del lettore, egli potrà registrare la fattura entro il 16 novembre, se contribuen­te mensile, entro il 18 marzo 2019, se contribuen­te trimestral­e o al più tardi entro il 30 aprile 2019. Il cessionari­o/committent­e, quindi, a prescinder­e dalla data indicata in fattura, è obbligato, per esercitare il diritto alla detrazione Iva, a rispettare la data di ricezione, la quale varia a seconda del canale di trasmissio­ne prescelto (si vedano le specifiche tecniche allegate al provvedime­nto del 30 aprile 2018, paragrafo 1.7).

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