Registrazione, fa fede la data di emissione
Una fattura emessa in data 30 settembre e consegnata il 1° ottobre, ai fini della contabilità, come deve essere registrata sia per chi la emette sia per chi la riceve?
Al punto 4.1 del provvedimento del 30 aprile 2018 viene specificato che la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo «data» della sezione «dati generali» del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie in base agli articoli 21 e 21bis del Dpr 633/1972. Pertanto, se per consegna si intende la data di trasmissione della fattura allo Sdi, varrà come data di emissione sempre il 30 settembre, anche se la trasmissione non è contestuale all’emissione, essendo state superate le ore 24 della data di effettuazione dell’operazione che determina il momento dell’emissione, come ha chiarito la circolare 13/E/2018. Tuttavia, tale comportamento sarà tollerato dall’amministrazione finanziaria solo in fase di prima applicazione, mentre a regime sarà soggetto a sanzione ex articolo 6, comma 5–bis, del Dlgs 472/1997. Se, invece, per consegna si intende la data di ricezione della fattura, nella circolare citata l’Agenzia ha chiarito che l’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la legge 205/2017, di Bilancio 2018, non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972.
Pertanto, ai fini delle registrazioni contabili varranno le regole ordinarie secondo cui il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse con riferimento alla data di emissione – nel caso del lettore: il 30 settembre – salvo le fatture differite e le prestazioni di servizi che devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (articolo 23 del Dpr 633/1972) mentre le fatture di acquisto devono essere registrate entro una data anteriore alla liquidazione nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno (articolo 25 del Dpr 633/1972).
Nel caso del lettore, egli potrà registrare la fattura entro il 16 novembre, se contribuente mensile, entro il 18 marzo 2019, se contribuente trimestrale o al più tardi entro il 30 aprile 2019. Il cessionario/committente, quindi, a prescindere dalla data indicata in fattura, è obbligato, per esercitare il diritto alla detrazione Iva, a rispettare la data di ricezione, la quale varia a seconda del canale di trasmissione prescelto (si vedano le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 1.7).