Documento elettronico anche verso minimi e forfettari
I contribuenti minimi e forfettari hanno la facoltà di adottare la fatturazione elettronica rispetto a quella tradizionale cartacea. Viceversa, la persona giuridica titolare di partita Iva quale contribuente ordinari, che deve emettere una fattura (magari, con l’applicazione dell’inversione contabile) a un contribuente minimo o forfettario, come si deve comportare? Il contribuente ordinario gli può emettere ancora la fattura cartacea, che è valida a tutti gli effetti di legge, oppure è obbligato sempre (anche nei confronti di costoro) a emettere la fattura elettronica?
Ititolari di partita Iva in regime dei minimi o in regime forfettario sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. Comunque questi soggetti potranno sempre emettere, facoltativamente, le fatture in formato elettronico. Tutti gli altri soggetti titolari di partita Iva, comprese le società e gli enti, sono tenuti a emettere fattura elettronica in ogni caso, incluso, dunque, quando l’emissione avviene nei confronti di soggetti titolari di partita Iva in regime dei minimi e forfettario. Il provvedimento del 30 aprile 2018 ha chiarito che nel caso in cui la fattura elettronica è destinata a un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, l’emittente può valorizzare solo il campo «codice destinatario» con il convenzionale “0000000” e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file nell’apposita area web riservata dell’agenzia delle Entrate. Va, infine, precisato che l’Agenzia in occasione di Telefisco 2018, aveva chiarito che, benché esonerati, minimi e forfettari non sono divincolati dagli obblighi di emettere fatture elettroniche nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.