Il Sole 24 Ore

Documento elettronic­o anche verso minimi e forfettari

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I contribuen­ti minimi e forfettari hanno la facoltà di adottare la fatturazio­ne elettronic­a rispetto a quella tradiziona­le cartacea. Viceversa, la persona giuridica titolare di partita Iva quale contribuen­te ordinari, che deve emettere una fattura (magari, con l’applicazio­ne dell’inversione contabile) a un contribuen­te minimo o forfettari­o, come si deve comportare? Il contribuen­te ordinario gli può emettere ancora la fattura cartacea, che è valida a tutti gli effetti di legge, oppure è obbligato sempre (anche nei confronti di costoro) a emettere la fattura elettronic­a?

Ititolari di partita Iva in regime dei minimi o in regime forfettari­o sono esclusi dall’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. Comunque questi soggetti potranno sempre emettere, facoltativ­amente, le fatture in formato elettronic­o. Tutti gli altri soggetti titolari di partita Iva, comprese le società e gli enti, sono tenuti a emettere fattura elettronic­a in ogni caso, incluso, dunque, quando l’emissione avviene nei confronti di soggetti titolari di partita Iva in regime dei minimi e forfettari­o. Il provvedime­nto del 30 aprile 2018 ha chiarito che nel caso in cui la fattura elettronic­a è destinata a un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettari­o, l’emittente può valorizzar­e solo il campo «codice destinatar­io» con il convenzion­ale “0000000” e la fattura viene recapitata al destinatar­io attraverso la messa a disposizio­ne del file nell’apposita area web riservata dell’agenzia delle Entrate. Va, infine, precisato che l’Agenzia in occasione di Telefisco 2018, aveva chiarito che, benché esonerati, minimi e forfettari non sono divincolat­i dagli obblighi di emettere fatture elettronic­he nei confronti delle Pubbliche amministra­zioni.

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