Diritto alla detrazione dalla data di ricezione
In merito alla data di esercizio del diritto di detrazione Iva con specifico riguardo alle fatture elettroniche dei carburanti pervenute a decorrere dal 1° luglio 2018, alla luce delle due novità normative in materia (obbligo fattura elettronica; detraibilità subordinata al pagamento tracciato), vorrei sapere quali sono il corretto trattamento contabile (quando registrare la fattura) e il corretto trattamento tributario (in quale liquidazione Iva detrarre l’imposta) in un caso come questo: in data 31 luglio il fornitore di carburanti Y emette fattura al mio associato X per 100 + Iva 22%; in data 1° agosto il cliente riceve la fattura; in data 1° gennaio 2019 il cliente paga la fattura con mezzi tracciabili.
L’articolo 19–bis.1 del Dpr 633/1972, come modificato dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), subordina dallo scorso 1° luglio la detraibilità dell’Iva connessa agli acquisti di carburanti, all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili individuati dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018. Inoltre, dalla stessa data, per le cessioni per le quali è obbligatoria la fattura elettronica, la detrazione può avvenire solo successivamente alla registrazione della e–fattura ricevuta. Occorre specificare che la legge di Bilancio 2018 non ha modificato le modalità e i termini di registrazione; pertanto, la fattura elettronica può essere registrata una volta che si considera ricevuta secondo quanto chiarito dalle specifiche tecniche e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno, qualora si voglia esercitare il diritto alla detrazione. In particolare, qualora il Sdi sia riuscito a trasmettere la fattura al destinatario, la data di ricezione dipende dal canale di trasmissione prescelto dal ricevente e, quindi:
– data e ora presenti all’interno della ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore di Pec del soggetto ricevente, nel caso dell’indirizzo Pec;
– data e ora presenti all’interno della «response» del servizio esposto dal soggetto ricevente, per il servizio SdiCoop;
– data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard Utc (Cet con ora legale), nel caso del servizio SdiFtp.
Se, invece, il Sistema di interscambio non è riuscito a inviare l’e–fattura al destinatario, nonostante il superamento dei controlli, la data di ricezione è data dalla data di presa visione del documento sul sito web dell’agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente. Nel caso del lettore, dunque, si ritiene che il diritto di detrazione dell’Iva sorge dalla data del 1° agosto 2019 e segue il criterio di registrazione prima descritto.
L’articolo 25 del Dpr 633/1972, relativo alla registrazione degli acquisti, non prevede una distinzione tra fatture cartacee e fatture digitali, neppure il Dm 17 giugno 2014 che regola la conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, prevede specifici vincoli legati alla coesistenza di processi di conservazione differenti (elettronica e tradizionale), limitandosi a stabilire che i documenti informatici devono essere conservati in modo da rispettare una corretta tenuta della contabilità. Il contribuente ha la facoltà di scegliere la soluzione più idonea ad assicurare che i numeri progressivi di protocollazione vengano rispettati. A tal proposito, l’agenzia delle Entrate nella circolare 13/E/2018 ha precisato che la numerazione di una fattura elettronica (o altra integrazione) possa avvenire secondo quanto già chiarito in precedenti documenti di prassi (risoluzione 46/E/2017). Considerato che il documento elettronico non è modificabile né integrabile, l’amministrazione finanziaria ha previsto la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente i dati necessari per l’integrazione e la registrazione. Infine, si fa presente che il Dl 87/2018 ha aggiunto il comma 3–ter all’articolo 1 del Dlgs 127/2015, prevedendo per i soggetti tenuti all’invio delle fatture tramite il Sistema di interscambio l’esonero dalla registrazione nei registri Iva degli acquisti e delle vendite dei documenti elettronici inviati e ricevuti tramite il Sdi. Dal tenore letterale della norma, l’esonero non è esteso anche alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.