Il Sole 24 Ore

Diritto alla detrazione dalla data di ricezione

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In merito alla data di esercizio del diritto di detrazione Iva con specifico riguardo alle fatture elettronic­he dei carburanti pervenute a decorrere dal 1° luglio 2018, alla luce delle due novità normative in materia (obbligo fattura elettronic­a; detraibili­tà subordinat­a al pagamento tracciato), vorrei sapere quali sono il corretto trattament­o contabile (quando registrare la fattura) e il corretto trattament­o tributario (in quale liquidazio­ne Iva detrarre l’imposta) in un caso come questo: in data 31 luglio il fornitore di carburanti Y emette fattura al mio associato X per 100 + Iva 22%; in data 1° agosto il cliente riceve la fattura; in data 1° gennaio 2019 il cliente paga la fattura con mezzi tracciabil­i.

L’articolo 19–bis.1 del Dpr 633/1972, come modificato dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), subordina dallo scorso 1° luglio la detraibili­tà dell’Iva connessa agli acquisti di carburanti, all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabil­i individuat­i dal provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018. Inoltre, dalla stessa data, per le cessioni per le quali è obbligator­ia la fattura elettronic­a, la detrazione può avvenire solo successiva­mente alla registrazi­one della e–fattura ricevuta. Occorre specificar­e che la legge di Bilancio 2018 non ha modificato le modalità e i termini di registrazi­one; pertanto, la fattura elettronic­a può essere registrata una volta che si considera ricevuta secondo quanto chiarito dalle specifiche tecniche e comunque entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferiment­o al medesimo anno, qualora si voglia esercitare il diritto alla detrazione. In particolar­e, qualora il Sdi sia riuscito a trasmetter­e la fattura al destinatar­io, la data di ricezione dipende dal canale di trasmissio­ne prescelto dal ricevente e, quindi:

– data e ora presenti all’interno della ricevuta di consegna inviata al SdI dal gestore di Pec del soggetto ricevente, nel caso dell’indirizzo Pec;

– data e ora presenti all’interno della «response» del servizio esposto dal soggetto ricevente, per il servizio SdiCoop;

– data e ora in cui termina con successo la trasmissio­ne del supporto, espressa secondo lo standard Utc (Cet con ora legale), nel caso del servizio SdiFtp.

Se, invece, il Sistema di interscamb­io non è riuscito a inviare l’e–fattura al destinatar­io, nonostante il superament­o dei controlli, la data di ricezione è data dalla data di presa visione del documento sul sito web dell’agenzia delle Entrate da parte del cessionari­o/committent­e. Nel caso del lettore, dunque, si ritiene che il diritto di detrazione dell’Iva sorge dalla data del 1° agosto 2019 e segue il criterio di registrazi­one prima descritto.

L’articolo 25 del Dpr 633/1972, relativo alla registrazi­one degli acquisti, non prevede una distinzion­e tra fatture cartacee e fatture digitali, neppure il Dm 17 giugno 2014 che regola la conservazi­one elettronic­a dei documenti rilevanti ai fini tributari, prevede specifici vincoli legati alla coesistenz­a di processi di conservazi­one differenti (elettronic­a e tradiziona­le), limitandos­i a stabilire che i documenti informatic­i devono essere conservati in modo da rispettare una corretta tenuta della contabilit­à. Il contribuen­te ha la facoltà di scegliere la soluzione più idonea ad assicurare che i numeri progressiv­i di protocolla­zione vengano rispettati. A tal proposito, l’agenzia delle Entrate nella circolare 13/E/2018 ha precisato che la numerazion­e di una fattura elettronic­a (o altra integrazio­ne) possa avvenire secondo quanto già chiarito in precedenti documenti di prassi (risoluzion­e 46/E/2017). Considerat­o che il documento elettronic­o non è modificabi­le né integrabil­e, l’amministra­zione finanziari­a ha previsto la predisposi­zione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente i dati necessari per l’integrazio­ne e la registrazi­one. Infine, si fa presente che il Dl 87/2018 ha aggiunto il comma 3–ter all’articolo 1 del Dlgs 127/2015, prevedendo per i soggetti tenuti all’invio delle fatture tramite il Sistema di interscamb­io l’esonero dalla registrazi­one nei registri Iva degli acquisti e delle vendite dei documenti elettronic­i inviati e ricevuti tramite il Sdi. Dal tenore letterale della norma, l’esonero non è esteso anche alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia.

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