L’eventuale delega non va comunicata all’Agenzia
Nel caso in cui le fatture di una società X siano emesse sia dalla società X che da un’altra società Y per suo conto, è possibile che la società Y effettui l’invio della fattura elettronica e la conservazione? Oppure le operazioni relative alla fatture elettroniche devono essere effettuate dallo stesso soggetto? In pratica, si verrebbe a creare una situazione in cui esistono più soggetti che conservano le fatture di una stessa partita Iva e verrebbero usate due serie di protocolli.
Il provvedimento del 30 aprile 2018 precisa, al punto 5, che la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche possono essere effettuate anche da soggetti diversi da quelli obbligati in base alla legge. Non è obbligatorio che siano i soggetti individuati dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, e non occorre comunicare alcuna delega all’Agenzia per tali attività. La conservazione, secondo il Dpcm 3 dicembre 2013, può essere svolta: all’interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici da conservare; o affidandola, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche, anche accreditati come conservatori presso l’Agenzia per l’Italia digitale. Qualunque sia la modalità prescelta, il sistema di conservazione deve assicurare, per quanto in esso conservato, le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità ex Dm 17 giugno 2014, in conformità alle regole tecniche di cui al Dpcm 3 dicembre 2013. La fattura elettronica trasmessa allo Sdi sarà l’originale unico da conservare elettronicamente, per cui sarà possibile predisporre copie informatiche dell’originale, senza duplicarne il protocollo che rimarrà unico (si veda anche la risoluzione 46/E/2017).