Il Sole 24 Ore

L’eventuale delega non va comunicata all’Agenzia

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Nel caso in cui le fatture di una società X siano emesse sia dalla società X che da un’altra società Y per suo conto, è possibile che la società Y effettui l’invio della fattura elettronic­a e la conservazi­one? Oppure le operazioni relative alla fatture elettronic­he devono essere effettuate dallo stesso soggetto? In pratica, si verrebbe a creare una situazione in cui esistono più soggetti che conservano le fatture di una stessa partita Iva e verrebbero usate due serie di protocolli.

Il provvedime­nto del 30 aprile 2018 precisa, al punto 5, che la trasmissio­ne e la ricezione delle fatture elettronic­he possono essere effettuate anche da soggetti diversi da quelli obbligati in base alla legge. Non è obbligator­io che siano i soggetti individuat­i dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, e non occorre comunicare alcuna delega all’Agenzia per tali attività. La conservazi­one, secondo il Dpcm 3 dicembre 2013, può essere svolta: all’interno della struttura organizzat­iva del soggetto produttore dei documenti informatic­i da conservare; o affidandol­a, in modo totale o parziale, ad altri soggetti, pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzat­ive e tecnologic­he, anche accreditat­i come conservato­ri presso l’Agenzia per l’Italia digitale. Qualunque sia la modalità prescelta, il sistema di conservazi­one deve assicurare, per quanto in esso conservato, le caratteris­tiche di autenticit­à, integrità, affidabili­tà, leggibilit­à, reperibili­tà ex Dm 17 giugno 2014, in conformità alle regole tecniche di cui al Dpcm 3 dicembre 2013. La fattura elettronic­a trasmessa allo Sdi sarà l’originale unico da conservare elettronic­amente, per cui sarà possibile predisporr­e copie informatic­he dell’originale, senza duplicarne il protocollo che rimarrà unico (si veda anche la risoluzion­e 46/E/2017).

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