La data di ricezione varia in base al canale
In base a quanto disposto dall’articolo 62 della legge 27/2012, il termine di pagamento decorre dalla data di ricezione della fattura. Dovrebbe, pertanto, valere la data in cui lo Sdi recapita la fattura al cliente (o nel caso di messa a disposizione nel cassetto fiscale, addirittura, la data di presa visione da parte del ricevente). Confermate questa interpretazione? È previsto un qualche adeguamento per non subire l’allungamento dei tempi di pagamento?
La risposte è affermativa: la data di ricezione della fattura al cliente coincide con la data in cui lo Sdi recapita la fattura. Tuttavia, come precisato dal provvedimento del 30 aprile 2018 e dalle specifiche tecniche allegate, tale tempistica varia a seconda del canale scelto dal destinatario per la ricezione delle fatture. Essa coincide quindi con:
– la data indicata nella ricevuta di consegna inviata allo SdI dal gestore di Pec del soggetto ricevente, se si utilizza il canale Pec;
– la data e ora presenti all’interno della “response”, in caso di utilizzo del servizio SdiCoop;
– la data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard Utc (Cet con ora legale), in caso di canale SdiFtp;
– la data di presa visione da parte del cessionario/committente della fattura sul sito web dell’agenzia delle Entrate, nel caso di mancato recapito per i motivi indicati nel punto 3.4, lettere a, b, e;
– la data di messa a disposizione in area riservata, nel caso di messa a disposizione della fattura per i soggetti esonerati (regime dei minimi, forfettari e produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972) e per i consumatori finali. Ai fini fiscali, non sono previste deroghe alle regole sin qui descritte. Ai fini civilistici e, in particolare, ai fini del pagamento, la data di ricezione della fattura non è la sola da considerare. È infatti importante fissare contrattualmente le condizioni di pagamento, ovvero inviare autonomamente alla fattura una richiesta di pagamento.