Medici: documento da inviare entro 24 ore dalla parcella
Un medico specialista effettua visite a pazienti ed emette subito parcella cartacea dal bollettario, a seguito del pagamento della prestazione. A partire dal 1° gennaio 2019 dovrà emettere fattura elettronica nei giorni successivi alla prestazione, o tutto dovrà essere effettuato immediatamente? Inoltre, l’obbligo della fattura elettronica non risulta essere un doppione dell’invio telematico al sistema tessera sanitaria?
Salvo che il professionista medico non abbia aderito a uno dei regimi fiscali agevolati che gli permetterebbero l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica (ossia il regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, o quello forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014), anch’egli dal 1° gennaio 2019 dovrà fatturare elettronicamente le proprie prestazioni. L’emissione della fattura seguirà sempre le regole di cui all’articolo 21 del Dpr 633/1972, dovendo quindi essere contestuale all’operazione. Come chiarito nella circolare 13/E/2018, la contestualità è data dall’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno: nel caso del medico, entro 24 ore dal pagamento della prestazione. L’Agenzia precisa altresì che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del 30 aprile 2018 e inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione non punibile ex articolo 6, comma 5–bis, del Dlgs 472/1997.
L’obbligo di fatturazione elettronica è diverso dall’obbligo di invio telematico dei dati al Sistema tessera sanitaria: il primo concerne le modalità di fatturazione, il secondo è una comunicazione di dati e ha la finalità di