Il Sole 24 Ore

Medici: documento da inviare entro 24 ore dalla parcella

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Un medico specialist­a effettua visite a pazienti ed emette subito parcella cartacea dal bollettari­o, a seguito del pagamento della prestazion­e. A partire dal 1° gennaio 2019 dovrà emettere fattura elettronic­a nei giorni successivi alla prestazion­e, o tutto dovrà essere effettuato immediatam­ente? Inoltre, l’obbligo della fattura elettronic­a non risulta essere un doppione dell’invio telematico al sistema tessera sanitaria?

Salvo che il profession­ista medico non abbia aderito a uno dei regimi fiscali agevolati che gli permettere­bbero l’esonero dall’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a (ossia il regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, o quello forfettari­o di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014), anch’egli dal 1° gennaio 2019 dovrà fatturare elettronic­amente le proprie prestazion­i. L’emissione della fattura seguirà sempre le regole di cui all’articolo 21 del Dpr 633/1972, dovendo quindi essere contestual­e all’operazione. Come chiarito nella circolare 13/E/2018, la contestual­ità è data dall’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno: nel caso del medico, entro 24 ore dal pagamento della prestazion­e. L’Agenzia precisa altresì che il file fattura, predispost­o nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedime­nto del 30 aprile 2018 e inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudica­re la corretta liquidazio­ne dell’imposta, costituisc­e violazione non punibile ex articolo 6, comma 5–bis, del Dlgs 472/1997.

L’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a è diverso dall’obbligo di invio telematico dei dati al Sistema tessera sanitaria: il primo concerne le modalità di fatturazio­ne, il secondo è una comunicazi­one di dati e ha la finalità di

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