Il Sole 24 Ore

Entrate non responsabi­li per i dati non corretti

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A quanto ho capito non è obbligator­io (diversamen­te per le fatture verso la Pa) firmare la fattura elettronic­a tra privati ai fini della trasmissio­ne. L’obbligo sorgerebbe però ai fini della conservazi­one, visto che l’Agenzia offre il servizio gratuito per tutte le fatture che passano per lo Sdi e che sottoscriv­endo la convenzion­e la conservazi­one è automatica. Come si concilia tutto ciò?

Nel contratto di adesione alla convenzion­e di servizio per la conservazi­one delle fatture elettronic­he, all’articolo 2 viene stabilito che l’agenzia delle Entrate non è responsabi­le in caso di fatture elettronic­he inviate volontaria­mente dal contribuen­te per la conservazi­one, o trasmesse e ricevute dallo stesso tramite il Sistema di interscamb­io, contenenti dati non accurati, o non corretti, o in un formato diverso da quello previsto, non completi o di scarsa qualità. L’Agenzia dunque procederà alla conservazi­one delle esatte fatture elettronic­he transitate dallo Sdi, conservand­ole prive di firma ove queste fossero sprovviste. L’integrazio­ne dei requisiti dell’immodifica­bilità, dell’integrità, dell’autenticit­à e della leggibilit­à, in conformità alle regole del Dm 17 giugno 2014, sono quindi a carico del soggetto trasmitten­te.

Pertanto, sebbene non obbligator­io, è comunque consigliat­o firmare elettronic­amente il file fattura da inviare allo Sdi con una firma elettronic­a qualificat­a, che assi-

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