Richiedente asilo: basta il codice fiscale provvisorio
Un avvocato che emette fattura nei confronti di un soggetto privo di codice fiscale (ad esempio un richiedente asilo), cosa deve fare?
Per il corretto invio di una fattura elettronica e, di conseguenza, per il suo corretto recapito, sarà comunque necessario acquisire il codice fiscale del soggetto destinatario, fermo restando che la fattura elettronica è obbligatoria tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Circa il concetto di residenza, nel caso di un richiedente protezione internazionale, sembrano valere le disposizioni di cui alla circolare congiunta Anpal–ministero del Lavoro, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione n. 10569 del 27 agosto 2018, che – richiamando una precedente nota Anpal (6202 del 23 maggio 2018) – chiarisce che in base all’articolo 6, comma 7, del Testo unico dell’immigrazione (Dlgs 286/1998), la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza; e, pertanto, legittima la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune dove si trova il centro. Il requisito della residenza, previsto dall’articolo 11 del Dlgs 150/2015, necessario al fine di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva, può essere quindi equiparato, per i titolari/richiedenti protezione internazionale, alla dimora abituale.
Per quanto riguarda il codice fiscale, l’agenzia delle Entrate con la comunicazione di servizio 8 (R.U. 0119143 del 26 luglio 2016) ha chiarito le modalità di attribuzione del codice fiscale a un soggetto richiedente asilo da parte della Questura/Polizia di frontiera con procedura telematica. Pertanto, qualora il soggetto si consideri residente in Italia, si ritiene utilizzabile tale codice provvisorio per l’indirizzamento della fattura, in attesa di conversione dello stesso nel codice fiscale alfanumerico definitivo. fattura tramite firma elettronica qualificata, la cui assenza è invece motivo di scarto nel caso di fattura Pa. Si precisa, inoltre, che il comma 917 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018, prevede l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del codice identificativo di gara (Cig) attribuito dall’autorità di vigilanza e del codice unico di progetto (Cup), il quale caratterizza ogni progetto di investimento pubblico ed è gestito dal Cipe.
Tali codici sono quelli riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila (appaltatore) nei confronti della Pubblica amministrazione. Di conseguenza, l’e–fattura del subappaltatore dovrà obbligatoriamente riportare il Codice unico di progetto ed il Codice identificativo di gara in uno dei seguenti blocchi informativi: «dati ordine acquisto», «dati contratto», «dati convenzione», «dati ricezione» o «dati fatture collegate», come indicato nel provvedimento del 30 aprile 2018. prevede la possibilità per il consumatore di rinunciare alla copia elettronica o cartacea della fattura.