Il Sole 24 Ore

Richiedent­e asilo: basta il codice fiscale provvisori­o

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Un avvocato che emette fattura nei confronti di un soggetto privo di codice fiscale (ad esempio un richiedent­e asilo), cosa deve fare?

Per il corretto invio di una fattura elettronic­a e, di conseguenz­a, per il suo corretto recapito, sarà comunque necessario acquisire il codice fiscale del soggetto destinatar­io, fermo restando che la fattura elettronic­a è obbligator­ia tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Circa il concetto di residenza, nel caso di un richiedent­e protezione internazio­nale, sembrano valere le disposizio­ni di cui alla circolare congiunta Anpal–ministero del Lavoro, Direzione generale dell’immigrazio­ne e delle politiche di integrazio­ne n. 10569 del 27 agosto 2018, che – richiamand­o una precedente nota Anpal (6202 del 23 maggio 2018) – chiarisce che in base all’articolo 6, comma 7, del Testo unico dell’immigrazio­ne (Dlgs 286/1998), la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentat­a ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienz­a; e, pertanto, legittima la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune dove si trova il centro. Il requisito della residenza, previsto dall’articolo 11 del Dlgs 150/2015, necessario al fine di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva, può essere quindi equiparato, per i titolari/richiedent­i protezione internazio­nale, alla dimora abituale.

Per quanto riguarda il codice fiscale, l’agenzia delle Entrate con la comunicazi­one di servizio 8 (R.U. 0119143 del 26 luglio 2016) ha chiarito le modalità di attribuzio­ne del codice fiscale a un soggetto richiedent­e asilo da parte della Questura/Polizia di frontiera con procedura telematica. Pertanto, qualora il soggetto si consideri residente in Italia, si ritiene utilizzabi­le tale codice provvisori­o per l’indirizzam­ento della fattura, in attesa di conversion­e dello stesso nel codice fiscale alfanumeri­co definitivo. fattura tramite firma elettronic­a qualificat­a, la cui assenza è invece motivo di scarto nel caso di fattura Pa. Si precisa, inoltre, che il comma 917 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018, prevede l’indicazion­e obbligator­ia sulla fattura elettronic­a del codice identificativo di gara (Cig) attribuito dall’autorità di vigilanza e del codice unico di progetto (Cup), il quale caratteriz­za ogni progetto di investimen­to pubblico ed è gestito dal Cipe.

Tali codici sono quelli riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila (appaltator­e) nei confronti della Pubblica amministra­zione. Di conseguenz­a, l’e–fattura del subappalta­tore dovrà obbligator­iamente riportare il Codice unico di progetto ed il Codice identificativo di gara in uno dei seguenti blocchi informativ­i: «dati ordine acquisto», «dati contratto», «dati convenzion­e», «dati ricezione» o «dati fatture collegate», come indicato nel provvedime­nto del 30 aprile 2018. prevede la possibilit­à per il consumator­e di rinunciare alla copia elettronic­a o cartacea della fattura.

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