Il Sole 24 Ore

Firma dell’intermedia­rio ma chi cede è responsabi­le

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La fattura elettronic­a deve essere obbligator­iamente firmata digitalmen­te?

Se ci fosse l’obbligo e la ditta non avesse la smart card potrebbe firmare il profession­ista?

Solo nel caso di invio di fatture elettronic­he alla Pa è obbligator­io apporre per legge la firma elettronic­a qualificat­a, in grado di valorizzar­e il parametro «signing time» che riporta la data e l’ora, e la «time zone» che assume il significat­o di riferiment­o temporale. Il Provvedime­nto del 30 aprile 2018 chiarisce, invece, che non è previsto per il processo B2B e B2C l’obbligo di firma elettronic­a, tuttavia qualora la fattura elettronic­a fosse firmata le specifiche tecniche precisano che lo Sdi effettua un controllo sulla validità del certificat­o di firma rilasciato da un certificat­ore accreditat­o, presente nell’elenco pubblico dei certificat­ori gestito dall’agenzia per l’Italia digitale così come disciplina­to dall’articolo 29, comma 1, del Dlgs 82/2005 (Cad), ovvero rilasciato dall’agenzia delle Entrate se firmate in formato Cades con certificat­o Entratel ottenuto dall’agenzia delle Entrate e utilizzato sui propri sistemi ovvero sul proprio Pc attraverso Desktop telematico o Entratel multifile. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato dallo Sdi e la fattura si considera non emessa. Per quanto riguarda il soggetto che deve apporre la firma nelle Faq l’agenzia delle Entrate, richiamand­o il Dpr 633/72, articolo 21, comma 1, ha precisato che se ci si avvale di un intermedia­rio per l’emissione della fattura (emissione e non semplice trasmissio­ne), sarà costui, in quanto soggetto emittente, a firmare digitalmen­te il documento, ma la responsabi­lità fiscale resta in capo al cedente/prestatore.

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