Firma dell’intermediario ma chi cede è responsabile
La fattura elettronica deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente?
Se ci fosse l’obbligo e la ditta non avesse la smart card potrebbe firmare il professionista?
Solo nel caso di invio di fatture elettroniche alla Pa è obbligatorio apporre per legge la firma elettronica qualificata, in grado di valorizzare il parametro «signing time» che riporta la data e l’ora, e la «time zone» che assume il significato di riferimento temporale. Il Provvedimento del 30 aprile 2018 chiarisce, invece, che non è previsto per il processo B2B e B2C l’obbligo di firma elettronica, tuttavia qualora la fattura elettronica fosse firmata le specifiche tecniche precisano che lo Sdi effettua un controllo sulla validità del certificato di firma rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell’elenco pubblico dei certificatori gestito dall’agenzia per l’Italia digitale così come disciplinato dall’articolo 29, comma 1, del Dlgs 82/2005 (Cad), ovvero rilasciato dall’agenzia delle Entrate se firmate in formato Cades con certificato Entratel ottenuto dall’agenzia delle Entrate e utilizzato sui propri sistemi ovvero sul proprio Pc attraverso Desktop telematico o Entratel multifile. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato dallo Sdi e la fattura si considera non emessa. Per quanto riguarda il soggetto che deve apporre la firma nelle Faq l’agenzia delle Entrate, richiamando il Dpr 633/72, articolo 21, comma 1, ha precisato che se ci si avvale di un intermediario per l’emissione della fattura (emissione e non semplice trasmissione), sarà costui, in quanto soggetto emittente, a firmare digitalmente il documento, ma la responsabilità fiscale resta in capo al cedente/prestatore.