Il costo delle aree cedute gratis entra nel calcolo della plusvalenza
Gli oneri sono inerenti alla stessa iniziativa urbanistica e riducono l’imponibile
Per calcolare la plusvalenza derivante dalla cessione di un’area edificabile si considera anche il costo sostenuto per l’acquisizione di altri appezzamenti ceduti poi gratuitamente al Comune per ottenere la volumetria. Si tratta, infatti, di costi inerenti ad un’unica iniziativa urbanistica. A precisarlo è la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23702 depositata ieri.
Alcuni contribuenti impugnavano degli avvisi di accertamento con i quali l’agenzia delle Entrate assoggettava a tassazione la plusvalenza derivante da una permuta di terreni. In particolare, gli interessati in cambio dell’area ottenevano la costruzione di una villa unifamiliare ciascuno. Secondo i contribuenti non c’era plusvalenza poiché nel calcolo occorreva considerare anche il costo sostenuto per le aree circostanti cedute gratuitamente al Comune per ottenere l’edificabilità.
Entrambi i giudici di merito annullavano i provvedimenti. L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando l’errata applicazione delle norme in tema di tassazione delle plusvalenze poiché il costo da considerare deve essere inerente al bene ceduto e non riferito ad altri cespiti.
I giudici di legittimità hanno rilevato che il dubbio interpretativo oggetto di decisione riguardava l’inerenza del costo sostenuto per altre aree, diverse dal terreno oggetto di permuta, cedute gratuitamente al Comune per ottenere volumetria.
La Cassazione ha così richiamato una recente pronuncia (n. 13633/2018) secondo la quale, ai fini della determinazione della plusvalenza, l’atto con il quale il proprietario di un bene inserito in una convenzione di lottizzazione cede gratuitamente al Comune la proprietà delle aree destinate all’urbanizzazione costituisce l’adempimento dell’obbligazione assunta con la lottizzazione stessa.
L’Ente, infatti, con la stipula della convenzione urbanistica, riceve aree destinate ad opere pubbliche, in cambio di edificabilità di uno specifico terreno.Ne consegue che il costo sostenuto dall’interessato per acquisire aree successivamente trasferite gratuitamente al Comune è “inerente” in quanto necessario per la realizzazione della lottizzazione.
La decisione è particolarmente interessante poiché non di rado i Comuni in cambio dell’edificabilità o di maggior volumetria per un’area richiedono al proprietario la cessione gratuita di altri terreni per poterli destinare ad opere di interesse pubblico. Applicando il principio ora affermato, quindi, i costi per l’acquisizione di tali aree possono considerarsi inerenti e ridurre la plusvalenza tassabile.