L’istanza tardiva non preclude la revoca del sequestro
Richiesta oltre i termini valida anche in assenza di elementi sopravvenuti
La mancata tempestiva proposizione della richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro non preclude l'istanza di revoca e l'eventuale successivo appello, anche in assenza di fatti sopravvenuti.
A confermare questo importante principio sono le Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la sentenza 46201 depositata ieri
La vicenda trae origine da un sequestro preventivo eseguito nei confronti di due società (una delle quali subentrata per effetto di una scissione di ramo di azienda) per alcuni reati tributari.
Successivamente la società subentrante chiedeva la revoca della misura rappresentando la propria estraneità alle violazioni contestate che veniva respinta dal Gip per assenza di elementi di novità rispetto all'originario sequestro.
La società presentava appello al Tribunale che lo dichiarava inammissibile. Secondo il collegio, infatti, nell'appello avverso un sequestro si sarebbero dovute dedurre circostanze nuove e non relative alla legittimità della misura, esclusivamente riservate al tribunale del riesame, mediante ricorso da proporre nei termini, nella specie non avvenuto. Si era così formato il giudicato cautelare.
L'interessato ricorreva per cassazione evidenziando, in estrema sintesi, che anche senza nuovi elementi era sempre possibile l'appello cautelare. La Terza sezione penale, rilevando un contrasto giurisprudenziale rimetteva la questione alle Sezioni unite.
In estrema sintesi, secondo un primo orientamento, condiviso anche da una precedente sentenza delle Sezioni unite, la mancata attivazione del giudizio di riesame (in base all'articolo 322 del Codice di procedura penale da proporsi entro dieci giorni dall'esecuzione del provvedimento) non determinerebbe alcun giudicato cautelare con la conseguenza che sarebbe sempre legittima la successiva richiesta di revoca (articolo 322 bis del medesimo Codice) ancorché fondata solo su fatti originari e non sopravvenuti.
Al contrario, secondo altro orientamento, nell'appello avverso il sequestro preventivo potrebbero essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, e quindi la revoca e la conseguente impugnazione risulterebbe inammissibile in assenza di tempestivo ricorso al tribunale del riesame nei 10 giorni successivi.
Le Sezioni unite hanno nuovamente confermato l'interpretazione più estensiva in base alla quale la mancata proposizione del ricorso al tribunale del riesame non pregiudica la successiva richiesta di revoca, anche se basata su elementi non sopravvenuti. Tra le varie ragioni, l'alto consesso evidenzia che la sorpresa caratterizzante il sequestro e la decorrenza dei ridotti termini per la formulazione del riesame, rende conforme alle esigenze di garantire effettività alla difesa, la possibilità di sollecitare attraverso metodi e tempi più ampi una rivisitazione dei presupposti giustificativi del sequestro al giudice emittente il provvedimento e, in caso di rigetto, a quello dell'appello.