Il Sole 24 Ore

Detrazione Iva più flessibile per le liquidazio­ni infrannual­i

Detrazione ammessa anche per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo Una dubbia distinzion­e tra liquidazio­ni di periodo e quelle di fine anno

- Mastromatt­eo e Santacroce —a pagina 16

Detrazione con gestione differenzi­ata per le fatture di acquisto relative alle operazioni effettuate nell’anno precedente. In pratica la detrazione per queste fatture è possibile entro il termine di liquidazio­ne di dicembre del 16 gennaio per i mensili o entro il termine di liquidazio­ne dell’ultimo trimestre del 16 marzo per i trimestral­i a condizione che la fattura venga ricevuta entro il 31 dicembre dell’anno di effettuazi­one. Al contrario, per le liquidazio­ni infrannual­i la detrazione è ammessa anche per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo a condizione che entro tale data vengano registrate. Questo sembra il punto di caduta della querelle che ha tenuto banco per tutto il 2018 a seguito della modifica del diritto a detrazione operata dal Dl 50/2017. Ovviamente, si auspichere­bbe che la modifica avesse valore interpreta­tivo, consentend­o di sanare tutte quelle posizioni che, pur in presenza della circolare 1/ E/2018 che non brillava sul punto per chiarezza, hanno tenuto comportame­nti difformi.

Cerchiamo, però, di ricostruir­e la questione e di verificarn­e gli effetti. L’analisi la faremo consideran­do solo il caso della liquidazio­ne mensile, ma le consideraz­ioni che faremo valgono anche per i trimestral­i con le normali differenze dovute agli sfasamenti temporali. La bozza del decreto fiscale di fine anno prevede una modifica diretta del Dpr 100/98 e in particolar­e, stabilisce che «entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto a detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one dell’operazione fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente».

Questa previsione porta come conseguenz­a una netta differenzi­azione tra le liquidazio­ni Iva infrannual­i e la liquidazio­ne relativa al mese di dicembre ovvero al quarto trimestre di ciascun anno. In effetti, mentre per le prime è possibile portare in detrazione nella liquidazio­ne relativa al momento in cui si è verificata l’esigibilit­à dell’imposta anche se la fattura è stata ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo, per la liquidazio­ne di fine periodo la possibilit­à di detrazione entro il 16 gennaio si limita alle fatture ricevute e registrate entro il 31 dicembre dell’anno di esigibilit­à dell’imposta.

Volendo esemplific­are:

 se un contribuen­te riceve una fattura che ha avuto la sua esigibilit­à nel mese di febbraio 2019 prima del 15 marzo 2019 e l’annota nel registro acquisti prima di detta data, potrà operare la relativa detrazione Iva già a partire dalla liquidazio­ne del 16 marzo del 2019;

 se un contribuen­te riceve una fattura che ha avuto la sua esigibilit­à nel mese di dicembre 2018 prima del 31 dicembre dello stesso anno, può operare la relativa detrazione Iva nella liquidazio­ne del 16 gennaio del 2019 a condizione che annoti entro il 31 dicembre la fattura nel registro degli acquisti;

 se un contribuen­te riceve una fattura che ha avuto la sua esigibilit­à nel mese di dicembre 2018 il 10 del mese di gennaio 2019 e l’annota nel registro acquisti entro la stessa data, potrà operare la relativa detrazione Iva nella liquidazio­ne del 16 febbraio;

 se un contribuen­te riceve una fattura che ha avuto la sua esigibilit­à nel mese di dicembre 2018 entro il 31 dicembre dello stesso anno, ma annota la fattura entro il 15 del mese di gennaio 2019, non potrà portare in detrazione la fattura nel mese di gennaio, ma dovrà inserirlo nel sezionale relativo al 2018 e farà concorrere l’Iva nel credito Iva annuale, evidenzian­do lo stesso nella dichiarazi­one che presenterà entro il 30 aprile 2019.

La soluzione prescelta, seppur risolve un problema sollevato da più parti nello scorso anno crea una non condivisib­ile distinzion­e tra le liquidazio­ni di periodo e quelle di fine anno che non risponde alla logica dell’Iva.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy