Il Sole 24 Ore

Non è elusiva la scissione per ripartire gli immobili

Nessun vantaggio indebito nell’operazione asimmetric­a da una Snc a quattro Srl I beni «passati» alle beneficiar­ie restano in regime d’impresa

- Luca Gaiani

La scissione asimmetric­a per ripartire gli immobili della società tra i singoli soci non comporta vantaggi fiscali indebiti.

Non è elusiva la scissione asimmetric­a attuata per ripartire tra i singoli soci gli immobili della società. Il chiariment­o giunge dalla risposta a interpello 36/2018 diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate. L’assegnazio­ne del patrimonio immobiliar­e a distinte società beneficiar­ie, ciascuna di esse posseduta tutta e soltanto da un singolo socio, non genera alcun vantaggio fiscale indebito né per le imposte dirette né per l’imposta di registro.

La risposta 36/2018 esamina il caso di una scissione asimmetric­a, operazione con cui si perviene ad una ripartizio­ne del patrimonio con attribuzio­ne soggettiva­mente distinta delle quote della società scissa e delle beneficiar­ie. Una società, il cui capitale è suddiviso paritetica­mente tra quattro soci, detiene un edificio composto da diverse unità immobiliar­i concesse in locazione. A seguito di difformità di vedute sulle strategie future, i soci intendono ripartire il patrimonio in distinte società. Il fabbricato a destinazio­ne commercial­e resterebbe nella scissa, mentre le unità abitative verrebbero assegnate per scissione asimmetric­a a quattro diverse beneficiar­ie il cui capitale sarebbe attribuito tutto e soltanto ad ognuno dei soci. Per meglio rappresent­are il caso, si supponga che Alfa Srl (con soci Tizio 25%, Caio 25%, Sempronio 25% e Mevio 25%) possegga un edificio composto da un fabbricato commercial­e e otto unità abitative con le relative autorimess­e, su cui grava un mutuo ipotecario. Alfa effettua una scissione parziale attribuend­o a quattro beneficiar­ie neocostitu­ite, Beta Srl (al 100% di Tizio), Gamma Srl (al 100% di Caio), Delta Srl (al 100% di Sempronio) e Omega Srl (al 100% di Mevio), due appartamen­ti ciascuna con garage e con relativo mutuo ipotecario adeguatame­nte frazionato. Alfa resterebbe in vita con un patrimonio costituito dal fabbricato commercial­e e con soci le quattro persone al 25 per cento. L’operazione avverrebbe in neutralità fiscale e con l’imposta di registro fissa.

L’Agenzia chiamata a pronunciar­si su eventuali profili di abuso (articolo 10-bis della legge 212/2000) afferma che l’operazione in esame non consente di realizzare alcun vantaggio fiscale indebito ed è pertanto legittima sia per le imposte sui redditi che per le imposte indirette. Ciò in quanto i beni trasferiti alle quattro beneficiar­ie restano in regime di impresa e i relativi valori fiscali non mutano rispetto a quelli della società scissa. I plusvalori latenti concorrera­nno alla formazione del reddito al momento della eventuale cessione dei beni da parte delle beneficiar­ie.

L’Agenzia richiama la dichiarata finalità di superare difformità di vedute tra i soci, ma questo punto non pare rilevante, dato che la legittimit­à si basa sulla assenza di vantaggi fiscali indebiti, che prescinde dai rapporti tra i soci; la stessa conclusion­e, cioè, si sarebbe raggiunta anche qualora il citato dissidio non fosse esistito. La scissione asimmetric­a, conclude la risposta, è operazione fisiologic­a per separare i patrimoni immobiliar­i tra i singoli soci, senza che ciò generi alcun salto di imposta. Questa (condivisib­ile posizione) dovrebbe auspicabil­mente consentire di estendere il giudizio di non elusività anche alle operazioni concatenat­e (scissione-cessione di quote) finalizzat­e a trasferire, non solo rami aziendali, ma anche complessi immobiliar­i o singoli beni di impresa superando i dubbi sollevati dalla precedente risoluzion­e 97/E/2017.

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