Inviti al contraddittorio con definizione agevolata
La pace fiscale allo studio del Governo apre anche alla definizione agevolata, con il pagamento delle sole imposte e con l’esclusione delle sanzioni e interessi, per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, nonché, gli inviti al contraddittorio e gli atti di adesione.
Anche l’accertamento con adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio può essere sanato. Si tratta, in particolare, dell’istituto che, nell’ambito dell’accertamento con adesione, concede la possibilità di definire il rapporto tributario accettando l’ipotesi di pretesa fiscale contenuta nell’invito a comparire. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, se il contribuente accettasse la nuova determinazione della pretesa contenuta nell’invito a seguito dell’accoglimento, da parte dell’ufficio, delle osservazioni al Pvc. Anche questi atti, notificati entro il 30 settembre 2018 (anche qui si impone cautela e l’opportunità di attendere il testo del decreto che sarà pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» perché, ad esempio, si potrebbe individuare come spartiacque l’entrata in vigore) potrebbero essere definiti mediante il pagamento delle sole imposte entro 30 giorni dal termine che sarà fissato.