Terzo settore affare di Stato
No a Lombardia e Veneto che chiedevano un ruolo decisorio di maggiore peso
Competenza dello Stato in materia di Terzo settore e via libera all’organismo di vigilanza dei Centri servizi del volontariato (Csv) con partecipazione paritaria tra Stato e Regioni. Queste le conclusioni della Corte costituzionale che, con sentenza n. 185 del 2018, ha rigettato quasi interamente i ricorsi sollevati da Regione Veneto e Regione Lombardia in tema di illegittimità costituzionale di alcune disposizioni concernenti il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017). Il perno intorno a cui ruotavano i ricorsi si basava sulla richiesta del riconoscimento di un ruolo decisorio maggiore in capo alle Regioni su vari aspetti disciplinati dalla riforma del Terzo settore.
La Corte costituzionale ha perentoriamente affermato che la “materia” del Terzo settore, in ragione della pluralità degli elementi di cui è composta, è riconducibile alla competenza dello Stato (e non in concorrenza con le Regioni), intesa come un insieme di «competenze del legislatore statale idonee a investire una pluralità di materie». Su questo principio si basa anche la bocciatura dei ricorsi nella parte in cui si contestava l’illegittimità della composizione dell’Organismo nazionale di controllo (Onc), istituito con la riforma del Terzo settore e avente funzioni d’indirizzo, controllo e vigilanza sui Centri servizi del volontariato. Stando ai ricorrenti, infatti, il complesso sistema dei Csv, in quanto chiave di volta dell’intera disciplina del Terzo settore, avrebbe dovuto riconoscere uno specifico ruolo partecipativo, istruttorio e codecisorio alle regioni, «concorrendo le stesse al funzionamento del sistema».
Il codice del Terzo settore assegna prevalenza tra i componenti dell’organo ai rappresentanti privati comprese, in misura determinante, le Fondazioni bancarie, con una minima, ma paritaria, rappresentanza di Stato e Regioni. Secondo la Corte tale composizione sarebbe legittima, poiché «una maggiore rappresentanza delle autonomie territoriali contrasterebbe con la natura dell’organismo, che non appartiene all’amministrazione pubblica». A fronte della sentenza diventa dunque operativo l’Onc che potrà procedere all’accreditamento definitivo dei Csv, così come previsto dal Codice del terzo settore.