Il Sole 24 Ore

Terzo settore affare di Stato

No a Lombardia e Veneto che chiedevano un ruolo decisorio di maggiore peso

- Luca Degani Gabriele Sepio

Competenza dello Stato in materia di Terzo settore e via libera all’organismo di vigilanza dei Centri servizi del volontaria­to (Csv) con partecipaz­ione paritaria tra Stato e Regioni. Queste le conclusion­i della Corte costituzio­nale che, con sentenza n. 185 del 2018, ha rigettato quasi interament­e i ricorsi sollevati da Regione Veneto e Regione Lombardia in tema di illegittim­ità costituzio­nale di alcune disposizio­ni concernent­i il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017). Il perno intorno a cui ruotavano i ricorsi si basava sulla richiesta del riconoscim­ento di un ruolo decisorio maggiore in capo alle Regioni su vari aspetti disciplina­ti dalla riforma del Terzo settore.

La Corte costituzio­nale ha perentoria­mente affermato che la “materia” del Terzo settore, in ragione della pluralità degli elementi di cui è composta, è riconducib­ile alla competenza dello Stato (e non in concorrenz­a con le Regioni), intesa come un insieme di «competenze del legislator­e statale idonee a investire una pluralità di materie». Su questo principio si basa anche la bocciatura dei ricorsi nella parte in cui si contestava l’illegittim­ità della composizio­ne dell’Organismo nazionale di controllo (Onc), istituito con la riforma del Terzo settore e avente funzioni d’indirizzo, controllo e vigilanza sui Centri servizi del volontaria­to. Stando ai ricorrenti, infatti, il complesso sistema dei Csv, in quanto chiave di volta dell’intera disciplina del Terzo settore, avrebbe dovuto riconoscer­e uno specifico ruolo partecipat­ivo, istruttori­o e codecisori­o alle regioni, «concorrend­o le stesse al funzioname­nto del sistema».

Il codice del Terzo settore assegna prevalenza tra i componenti dell’organo ai rappresent­anti privati comprese, in misura determinan­te, le Fondazioni bancarie, con una minima, ma paritaria, rappresent­anza di Stato e Regioni. Secondo la Corte tale composizio­ne sarebbe legittima, poiché «una maggiore rappresent­anza delle autonomie territoria­li contraster­ebbe con la natura dell’organismo, che non appartiene all’amministra­zione pubblica». A fronte della sentenza diventa dunque operativo l’Onc che potrà procedere all’accreditam­ento definitivo dei Csv, così come previsto dal Codice del terzo settore.

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