Malattia e infortuni esentasse, borse di studio imponibili
Se le prestazioni vengono erogate dal datore di lavoro per conto dell’ente bilaterale Le indicazioni dell’Agenzia sembrano discostarsi da quanto affermato in passato
L’interpello 24 dell’agenzia delle Entrate pubblicato il 4 ottobre offre spunti di riflessione sul trattamento fiscale riguardante le prestazioni finanziate da un ente bilaterale e corrisposte ai dipendenti dal datore di lavoro. L’Agenzia ha richiamato i precedenti orientamenti forniti con le circolari del ministero delle Finanze 326/E del 1997 e 55/E del 1999. In entrambe le occasioni, l’amministrazione finanziaria aveva proceduto, ove possibile, a ricondurre le somme erogate da tali enti tra le categorie del Tuir enucleate dall’articolo 6, assimilando i redditi percepiti in sostituzione di altri alla categoria principale. Nell’esempio della circolare del 1997, l’indennità di maternità – in quanto percepita in sostituzione della retribuzione – diviene pienamente assimilabile ai redditi di lavoro dipendente e dunque imponibile. Così, nell’interpello 24, il premio per la nascita di un figlio, in quanto non assimilabile a nessuna delle categorie reddituali dell’articolo 6, risulta non tassabile, in linea di continuità con la prassi citata.
Apparentemente innovativo sembra essere l’orientamento relativo agli emolumenti connessi a malattia, infortunio e permessi della legge 104/1992, in quanto nell’interpello 24 queste somme vengono definite esenti perché non inquadrabili nelle categorie reddituali del Tuir. In merito ci si chiede se tali emolumenti non possano invece essere riconducibili a “somme sostitutive” di reddito di lavoro dipendente, come da sempre sono inquadrabili gli importi integrativi all’indennità di infortunio corrisposta dall’Inail e, pertanto, imponibili fiscalmente.
Inoltre per l’amministrazione finanziaria il contributo all’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado dei figli integrerebbe la fattispecie descritta dall’articolo 50, comma 1, lettera c del Tuir (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e cioè le somme erogate a soggetti diversi dai dipendenti a titolo di borsa di studio. Ci si interroga in proposito se la fattispecie non possa in alternativa ricondursi all’ipotesi generale commentata nella circolare 326/E 1997 (paragrafo 2.1), dove vengono ricondotte alla categoria principale dei redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dall’azienda. Qualora tale lettura fosse applicabile, la borsa di studio (finanziata dai contributi versati dal datore di lavoro all’ente e da questi corrisposta per il tramite dello stesso datore) erogata ai dipendenti a favore dei loro figli rientrerebbe nell’articolo 51, comma 2, lettera fbis del Tuir, con conseguente non concorrenza alla formazione del reddito.
Alivellocontributivotutteleprestazionisopradescrittegodonodell’esenzionegarantitadall’articolo12dellalegge 153/1969, comma 4 lettera d mentre si sottolinea che, per evitare fenomeni di doppia imposizione, la circolare 55/ E precisa che gli importi assoggettabili a imposta dovranno essere abbattuti della quota di contributi assistenziali che,perlostessoperiodod’imposta,ha concorso a formare reddito.