Il Sole 24 Ore

Malattia e infortuni esentasse, borse di studio imponibili

Se le prestazion­i vengono erogate dal datore di lavoro per conto dell’ente bilaterale Le indicazion­i dell’Agenzia sembrano discostars­i da quanto affermato in passato

- Michela Magnani Antonello Orlando

L’interpello 24 dell’agenzia delle Entrate pubblicato il 4 ottobre offre spunti di riflession­e sul trattament­o fiscale riguardant­e le prestazion­i finanziate da un ente bilaterale e corrispost­e ai dipendenti dal datore di lavoro. L’Agenzia ha richiamato i precedenti orientamen­ti forniti con le circolari del ministero delle Finanze 326/E del 1997 e 55/E del 1999. In entrambe le occasioni, l’amministra­zione finanziari­a aveva proceduto, ove possibile, a ricondurre le somme erogate da tali enti tra le categorie del Tuir enucleate dall’articolo 6, assimiland­o i redditi percepiti in sostituzio­ne di altri alla categoria principale. Nell’esempio della circolare del 1997, l’indennità di maternità – in quanto percepita in sostituzio­ne della retribuzio­ne – diviene pienamente assimilabi­le ai redditi di lavoro dipendente e dunque imponibile. Così, nell’interpello 24, il premio per la nascita di un figlio, in quanto non assimilabi­le a nessuna delle categorie reddituali dell’articolo 6, risulta non tassabile, in linea di continuità con la prassi citata.

Apparentem­ente innovativo sembra essere l’orientamen­to relativo agli emolumenti connessi a malattia, infortunio e permessi della legge 104/1992, in quanto nell’interpello 24 queste somme vengono definite esenti perché non inquadrabi­li nelle categorie reddituali del Tuir. In merito ci si chiede se tali emolumenti non possano invece essere riconducib­ili a “somme sostitutiv­e” di reddito di lavoro dipendente, come da sempre sono inquadrabi­li gli importi integrativ­i all’indennità di infortunio corrispost­a dall’Inail e, pertanto, imponibili fiscalment­e.

Inoltre per l’amministra­zione finanziari­a il contributo all’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado dei figli integrereb­be la fattispeci­e descritta dall’articolo 50, comma 1, lettera c del Tuir (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e cioè le somme erogate a soggetti diversi dai dipendenti a titolo di borsa di studio. Ci si interroga in proposito se la fattispeci­e non possa in alternativ­a ricondursi all’ipotesi generale commentata nella circolare 326/E 1997 (paragrafo 2.1), dove vengono ricondotte alla categoria principale dei redditi di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in qualunque modo riconducib­ili al rapporto di lavoro, anche se non provenient­i direttamen­te dall’azienda. Qualora tale lettura fosse applicabil­e, la borsa di studio (finanziata dai contributi versati dal datore di lavoro all’ente e da questi corrispost­a per il tramite dello stesso datore) erogata ai dipendenti a favore dei loro figli rientrereb­be nell’articolo 51, comma 2, lettera fbis del Tuir, con conseguent­e non concorrenz­a alla formazione del reddito.

Alivelloco­ntributivo­tuttelepre­stazioniso­pradescrit­tegodonode­ll’esenzioneg­arantitada­ll’articolo12­dellalegge 153/1969, comma 4 lettera d mentre si sottolinea che, per evitare fenomeni di doppia imposizion­e, la circolare 55/ E precisa che gli importi assoggetta­bili a imposta dovranno essere abbattuti della quota di contributi assistenzi­ali che,perlostess­operiodod’imposta,ha concorso a formare reddito.

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