Il Sole 24 Ore

Pasto tramite app con regole standard

Versione mobile utilizzabi­le sia per i ticket che per le card della mensa diffusa

- Stefano Sirocchi

Il servizio sostitutiv­o di mensa fruito attraverso una app installata sul telefonino può essere completame­nte esente da tassazione in capo al dipendente, a prescinder­e dalla somma spesa, oppure si deve tener conto della soglia fiscale dei 7 euro fissata per i buoni pasto elettronic­i?

Con il principio di diritto numero 3 del 2018 l’agenzia delle Entrate affronta il tema con la premessa che il servizio reso tramite apposita app per smartphone sia assimilabi­le ai servizi sostitutiv­i di mensa resi a mezzo dei buoni pasto in base al di cui al decreto del Mise 122/2017.

In tali casi - chiarisce l’Agenzia - si applica l’articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir, laddove è disposto che «non concorrono a formare il reddito...le somministr­azioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzat­e direttamen­te dal datore di lavoro o gestite da terzi…». Poiché non si fa riferiment­o al limite dei 7 euro fissati per i buoni pasto elettronic­i, nè ad altri limiti, è lecito supporre che l’amministra­zione finanziari­a ritenga che all’assimilazi­one dell’app mobile alla disciplina giuridica dei buoni pasto non segua il medesimo trattament­o fiscale previsto per i buoni stessi.

Peraltro, anche le prestazion­i sostitutiv­e di mensa fruite tramite card elettronic­a secondo lo schema della “mensa aziendale diffusa”, non sono assoggetta­te ad alcun limite fiscale, al pari di quelle godute quando la mensa è gestita direttamen­te dal datore di lavoro (e quindi non sono imponibili al lavoratore a prescinder­e dal costo del pasto).

Può esserci, tuttavia, un’altra spiegazion­e. Il principio di diritto fa riferiment­o al decreto 122/2017, il quale all’articolo 4, comma 1, prevede alcune caratteris­tiche dei buoni pasto che non sono compatibil­i con quelle delle card, ad esempio la possibilit­à di cumulo fino a 8 ticket e, di fatto, l’utilizzo dei tagliandi in un giorno diverso da quello lavorativo, mentre la card dà diritto a una sola prestazion­e giornalier­a da fruire esclusivam­ente nel giorno in cui la stessa è maturata. Pertanto, tra le due letture, questa sembra essere quella preferibil­e, sicché anche se non esplicitam­ente richiamato dal principio, si ritiene che il limite di 7 euro a ticket rimanga una condizione indispensa­bile per beneficiar­e della detassazio­ne.

Tuttavia, a nostro avviso, nulla vieta che possa essere disegnata e sviluppata un’app con la funzione e il regime fiscale delle card elettronic­he (risoluzion­e 63/E del 2005). Naturalmen­te il software dovrà essere conforme alle relative regole.

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