Ok (con riserva) al beneficio sui carburanti per «Ncc»
I noleggiatori privati con conducente di persone (Ncc) hanno diritto al beneficio fiscale sui consumi di gasolio, cioè il credito d’imposta “carbon tax”? G.B. - MORBEGNO
Si ritiene che il lettore faccia riferimento al beneficio spettante sui carburanti (benzina, gasolio, Gpl, gas naturale) consumati per l’azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, previsto dai punti 12 e 13 della tabella A allegata al Testo unico delle accise, approvato con il Dlgs 504/1995. Per il riconoscimento di tale beneficio devono essere osservate le disposizioni previste dal Dm 29 marzo 1994, in base al quale l’agevolazione è applicabile anche al servizio di noleggio con conducente, ma solo nei Comuni in cui non è istituito il servizio di Taxi, e purché autorizzato allo stazionamento su aree pubbliche. Il titolare dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente – se ammesso al beneficio – deve presentare, entro i due mesi successivi alla scadenza dell’anno di riferimento, una specifica istanza (il fac–simile del modello è reperibile accedendo alla sezione “modulistica” presente sul sito dell’agenzia delle Dogane), diretta al competente ufficio delle Dogane. L’istanza dovrà contenere: le proprie generalità, il domicilio e il codice fiscale, la specie del servizio prestato, gli estremi dell’autorizzazione, i dati identificativi dell’autovettura, compreso il tipo di alimentazione del veicolo, nonché la dichiarazione relativa ai giorni di effettivo servizio prestato. L’istanza redatta in forma libera, prima della presentazione all’ufficio delle Dogane territorialmente competente, dovrà essere sottoposta al visto preventivo della competente autorità comunale, dal quale risulti l’effettivo possesso della licenza o dell’autorizzazione, l’inesistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca della licenza o dell’autorizzazione, gli eventuali periodi di assenza dal servizio e la convalida di quant’altro dichiarato nell’istanza.