Il Sole 24 Ore

Definizion­e agevolata anche per atti di accertamen­to e verbali

Tutte le somme versate a qualsiasi tit0lo acquisite e non più rimborsabi­li

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Anche la rottamazio­ne ter è aperta ai carichi affidati all’agente della riscossion­e per i quali vi sia un contenzios­o pendente. In questo caso la norma approvata ieri appare più precisa delle precedenti versioni.

Si pensi, ad esempio, ai ruoli contenuti in cartelle di pagamento impugnate davanti al giudice. Oppure ad avvisi di accertamen­to esecutivi confermati dai giudici di primo grado per i quali l’Ufficio ha provveduto all’affidament­o del carico pari ai due terzi dell’importo complessiv­amente preteso. Si stabilisce che il contribuen­te deve indicare nel modello l’esistenza dei giudizi in corso e quindi si deve impegnare a rinunciare ai giudizi stessi.

La prima novità è rappresent­ata dalla previsione secondo cui i giudizi in corso sono sospesi dal giudice, dietro presentazi­one della dichiarazi­one di definizion­e agevolata. Si ricorderà che in precedenza la sospension­e non era possibile, in quanto non espressame­nte menzionata, e che pertanto l’unica strada era rappresent­ata, se del caso, dalla richiesta di rinvio dell’udienza di trattazion­e. Inoltre, si dispone con maggiore esattezza che l’estinzione del giudizio sia subordinat­a al perfeziona­mento della procedura di definizion­e agevolata e alla produzione in giudizio della documentaz­ione relativa. In caso contrario, il giudice revoca la sospension­e e il procedimen­to prosegue.

Da quanto sopra, si desume in primo luogo che la concreta efficacia dell’impegno assunto con la trasmissio­ne dell’istanza è differita all’esito positivo del procedimen­to di sanatoria. Tanto, in linea di continuità con quanto osservato dalla prassi amministra­tiva (circolare 2 del 2017 dell’agenzia delle Entrate). Inoltre, poiché l’estinzione del giudizio consegue alla definizion­e integrale del debito, non vi è dubbio che l’istituto processual­e di riferiment­o sia la cessazione della materia del contendere, e non la rinuncia al ricorso, con conseguent­e compensazi­one delle spese di giudizio. Vale, infine, segnalare il potere d’ufficio del giudice di revocare la sospension­e, dietro segnalazio­ne di una qualsiasi delle parti interessat­e. Non sembra quindi che si debba procedere alla riassunzio­ne del processo, con apposita istanza, poiché a tanto provvede il giudice.

Un’altra importante novità che potrebbe impattare anche sui giudizi pendenti è quella che prescrive che tutte le somme versate a qualsiasi titolo, anche prima della definizion­e, relative a debiti definibili restano acquisite e non sono rimborsabi­li. L’ampiezza della disposizio­ne è preoccupan­te e dovrà essere opportunam­ente precisata. In primo luogo, deve ritenersi che il riferiment­o sia solo alle partite di cui il debitore abbia chiesto la rottamazio­ne e non a tutti i carichi potenzialm­ente sanabili ma che in concreto non sono stati inclusi nell’istanza. Sembra, inoltre, che l’effetto dell’irreversib­ile acquisizio­ne delle somme pagate non derivi dal perfeziona­mento della sanatoria ma dalla mera presentazi­one della domanda. Ne potrebbe conseguire che se il debitore con giudizi in corso non perfeziona la rottamazio­ne non potrà comunque ottenere la restituzio­ne degli importi versati, anche laddove il giudice dovesse dargli ragione.

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