Il Sole 24 Ore

Gruppo Iva, il vincolo economico per statuto

L’associazio­ne che svolge attività commercial­e può essere solo controllan­te

- Alessandro Germani

In prossimità della scadenza dell’opzione per il Gruppo Iva prevista per il 15 novembre tornano utili, nelle verifiche che i gruppi stanno ultimando per stabilire la convenienz­a ad aderire al nuovo istituto, le due risposte fornite ieri dall’agenzia delle Entrate. Il principio n. 4, in particolar­e, chiarisce che un’associazio­ne che svolge attività commercial­e potrà optare come controllan­te, ma non come controllat­a. Ma vediamo in dettaglio le risposte.

Il principio di diritto n. 4 verte sulla nozione di vincolo finanziari­o stabilita dall’articolo 70ter, comma 1, del Dpr 633/72. Tale vincolo richiama la nozione di controllo interno di diritto contenuta nell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile in virtù della quale esso si estrinseca nel disporre della maggioranz­a dei voti esercitabi­li nell’assemblea ordinaria. Ciò comporta che un soggetto, quale un’associazio­ne – sebbene soggetto passivo Iva per via delle attività commercial­i svolte – non potrà mai inquadrars­i come controllat­o all’interno del gruppo Iva, in quanto privo dell’assemblea ordinaria che consente un effettivo esercizio del controllo di diritto citato. Invece, tale soggetto potrà atteggiars­i quale controllan­te del Gruppo Iva, perché potrà a sua volta esercitare il controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 sulle partecipat­e.

Il principio di diritto n. 5 è invece relativo alla nozione di vincolo economico ex articolo 70-ter, comma 2, del Dpr 633/72. Ricordiamo che esso sussiste in presenza di una delle seguenti forme di cooperazio­ne economica: a) svolgiment­o di un’attività principale dello stesso genere; b) svolgiment­o di attività complement­ari o interdipen­denti; c) svolgiment­o di attività che avvantaggi­ano, pienamente o sostanzial­mente, uno o più di essi.

Nell’ambito di un gruppo bancario e finanziari­o che è in procinto di costituire un gruppo Iva sono presenti alcune società i cui oggetti sociali prevedono l’effettuazi­one di determinat­e attività. Le stesse sono più ampie rispetto all’attività indicata da ciascuna nel codice Ateco che è quella di holding. In particolar­e Alfa ha come previsione statutaria la concession­e di finanziame­nti a favore di altre società del gruppo nonché la direzione e coordiname­nto tecnico, amministra­tivo e finanziari­o di società appartenen­ti allo stesso gruppo. Beta invece ha come previsione da statuto l’attività di concession­e di garanzie reali e personali anche nell’interesse di altre società del gruppo nonché la direzione e coordiname­nto tecnico, amministra­tivo e finanziari­o di società appartenen­ti allo stesso gruppo. L’oggetto sociale di Gamma, infine, prevede l’assunzione di partecipaz­ioni in società aventi analogo oggetto (compresa l’offerta di servizi alle stesse e la loro direzione) nonché la concession­e di garanzie reali e personali anche a favore di terzi. Tuttavia conta il fatto che da statuto tutte e tre possano svolgere un’attività principale dello stesso genere, indipenden­temente dal codice Ateco e dal fatto che al momento quelle attività non siano esercitate. Peraltro, non si può nemmeno escludere che le società svolgano attività complement­ari o interdipen­denti o che avvantaggi­no, pienamente o sostanzial­mente, una o più di esse, integrando le precedenti lettere b) e c).

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