Gruppo Iva, il vincolo economico per statuto
L’associazione che svolge attività commerciale può essere solo controllante
In prossimità della scadenza dell’opzione per il Gruppo Iva prevista per il 15 novembre tornano utili, nelle verifiche che i gruppi stanno ultimando per stabilire la convenienza ad aderire al nuovo istituto, le due risposte fornite ieri dall’agenzia delle Entrate. Il principio n. 4, in particolare, chiarisce che un’associazione che svolge attività commerciale potrà optare come controllante, ma non come controllata. Ma vediamo in dettaglio le risposte.
Il principio di diritto n. 4 verte sulla nozione di vincolo finanziario stabilita dall’articolo 70ter, comma 1, del Dpr 633/72. Tale vincolo richiama la nozione di controllo interno di diritto contenuta nell’articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile in virtù della quale esso si estrinseca nel disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Ciò comporta che un soggetto, quale un’associazione – sebbene soggetto passivo Iva per via delle attività commerciali svolte – non potrà mai inquadrarsi come controllato all’interno del gruppo Iva, in quanto privo dell’assemblea ordinaria che consente un effettivo esercizio del controllo di diritto citato. Invece, tale soggetto potrà atteggiarsi quale controllante del Gruppo Iva, perché potrà a sua volta esercitare il controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 sulle partecipate.
Il principio di diritto n. 5 è invece relativo alla nozione di vincolo economico ex articolo 70-ter, comma 2, del Dpr 633/72. Ricordiamo che esso sussiste in presenza di una delle seguenti forme di cooperazione economica: a) svolgimento di un’attività principale dello stesso genere; b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Nell’ambito di un gruppo bancario e finanziario che è in procinto di costituire un gruppo Iva sono presenti alcune società i cui oggetti sociali prevedono l’effettuazione di determinate attività. Le stesse sono più ampie rispetto all’attività indicata da ciascuna nel codice Ateco che è quella di holding. In particolare Alfa ha come previsione statutaria la concessione di finanziamenti a favore di altre società del gruppo nonché la direzione e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario di società appartenenti allo stesso gruppo. Beta invece ha come previsione da statuto l’attività di concessione di garanzie reali e personali anche nell’interesse di altre società del gruppo nonché la direzione e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario di società appartenenti allo stesso gruppo. L’oggetto sociale di Gamma, infine, prevede l’assunzione di partecipazioni in società aventi analogo oggetto (compresa l’offerta di servizi alle stesse e la loro direzione) nonché la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi. Tuttavia conta il fatto che da statuto tutte e tre possano svolgere un’attività principale dello stesso genere, indipendentemente dal codice Ateco e dal fatto che al momento quelle attività non siano esercitate. Peraltro, non si può nemmeno escludere che le società svolgano attività complementari o interdipendenti o che avvantaggino, pienamente o sostanzialmente, una o più di esse, integrando le precedenti lettere b) e c).