Fattorie, prestazioni sociali senza Iva
Esenti le attività socio educative svolte dalle aziende agricole sociali
Le prestazioni sociali svolte dalle fattorie didattiche sono esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, punto 21 del Dpr 633/1972. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 77/E di ieri. La questione riguardava l’attività effettuata da un’impresa agricola iscritta nei registri regionali delle «Fattorie didattiche», delle «Fattorie sociali» e delle Comunità per minori, nonché nel Sistema informativo minori accolti del ministero del Lavoro. Peraltro, l’azienda poteva anche collocarsi nell’impresa sociale di cui alla legge 141/2015. Di fatto, l’attività svolta consisteva nella stipula con i Comuni di convenzioni per la realizzazione di interventi, azioni e percorsi finalizzati all’accoglienza, all’integrazione socio-educativa e di inserimento lavorativo di minori in situazioni di disagio, a fronte di una retta pro capite, per ogni giorno di effettiva presenza del minore nella comunità. La retta era comprensiva di spese per vitto, alloggio, igiene, vestiario, lavanderia, trasporto e spese minute.
Stante la natura sociale dell’attività svolta, l’Agenzia ha condiviso la proposta formulata dall’interpellante nel senso che la prestazione rientra nel punto 21 dell’articolo 10 (orfanotrofi, brefotrofi e simili).
L’intervento dell’agenzia delle Entrate è indicativo per le attività di natura sociale svolte dalle imprese agricole di cui alla citata legge 141/2015. Ovviamente, la classificazione tra le attività esenti se da un lato risulta vantaggiosa per il committente, non sempre lo è per il prestatore. Infatti, nella fattispecie l’Iva assolta sugli acquisti destinati alla fattoria didattica è indetraibile. Converrà all’impresa agricola separare le attività ai sensi articolo 36 del Dpr 633/1972 al fine di evitare il pro-rata generale che potrebbe compromettere in parte la detrazione dell’Iva sugli acquisti complessivi. Se l’attività agricola rientra nel regime speciale di cui all’articolo 34, la separazione dell’attività è invece obbligatoria.