Telematico o carta, il tipo di processo è scelto senza vincoli
Fino all’obbligo del 1° luglio 2019, neutra la modalità adottata dalla controparte
Piena libertà per le parti del processo tributario di utilizzare procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti a prescindere dalla modalità prescelta dalla controparte (carta o telematico). Quindi, fin quando il processo tributario non diventerà obbligatorio, le parti, e dunque anche il contribuente, nonostante il giudizio di primo grado si sia svolto interamente in modalità cartacea, possono liberamente utilizzare, anche per la proposizione dell’appello, le procedure informatiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali. Allo stesso modo, di conseguenza, la scelta operata dal contribuente di instaurare il giudizio in modalità cartacea non vincola l’Ufficio a costituirsi o a notificare il ricorso in appello, con la stessa procedura. Ma se il contribuente ha iniziato sin dal primo grado ad avvalersi della modalità telematica, questa deve essere utilizzata anche per la notifica e la costituzione in giudizio in secondo grado.
È questa la norma interpretativa contenuta nel decreto fiscale collegato alla legge finanziaria che dovrebbe mettere la parola fine a tutte le controversie che si sono generate, nelle more della facoltà dell’utilizzo del Ptt, a seguito della scelta di costituirsi o di notificare gli atti di appello mediante il rito telematico e, quindi, in modalità diversa da quella scelta dal ricorrente, il quale aveva magari preferito introdurre il giudizio in modalità cartacea.
Il processo tributario telematico, seppure ancora facoltativo, ma dal 1° luglio 2019 obbligatorio per tutte le parti del processo, è diventato pienamente attivo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017. Proprio perché il canale telematico era una facoltà, e non un obbligo per il contribuente, questo ha generato una serie di problematiche procedurali che, con l’intervento normativo previsto dal decreto, dovrebbero essere superate.
Il chiarimento interpretativo va in pratica a colmare tutte quelle situazioni, in relazione alle quali alcuni orientamenti giurisprudenziali ritenevano non vincolante per la costituzione in giudizio dell’Ufficio (Ctp Foggia 104/18) la scelta operata dal contribuente, che avesse scelto il cartaceo, rispetto a quelli, invece, che escludevano la possibilità di costituirsi telematicamente (Ctp Roma 11456/18).
Ripercorrendo, quindi, l’iter normativo che ha portato alla digitalizzazione delle fasi della notifica e del deposito dei ricorsi viene ora precisato – e questo vale anche per il passato – che indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, le parti possono avvalersi delle modalità telematiche sia per le notifiche del ricorso o dell’appello, che per il deposito degli atti processuali.
Perciò, per garantire il corretto svolgimento del processo e, quindi, per il rispetto dei principi costituzionali, il mero vizio procedimentale, che in pratica non arreca alcun pregiudizio per esercitare concretamente il diritto di difesa, non può inficiare l’intero procedimento.