Il Sole 24 Ore

Accertamen­ti Le richieste di adesione post 24 ottobre devono essere ammesse

Le domande presentate dopo il 24 ottobre rientrano nella definizion­e agevolata La «chiusura» dettata dalla relazione illustrati­va va oltre la norma del Dl 119

- Ambrosi e Deotto

Anche per le istanze di adesione presentate dopo il 24 ottobre si deve ammettere la possibilit­à di definizion­e degli atti di accertamen­to prevista dall’articolo 2 del Dl 119/2018 (nonostante la relazione al decreto affermi il contrario).

La questione dei rapporti tra la definizion­e stabilita dall’articolo 2 appena citato e l’accertamen­to con adesione è davvero controvers­a. La norma prevede che possono essere definiti gli atti di accertamen­to «non impugnati e ancora impugnabil­i» al 24 ottobre scorso. Si stabilisce che il contribuen­te può provvedere alla definizion­e – con il pagamento delle sole imposte – entro 30 giorni da tale data (cioè entro il 23 novembre) o, se più ampio, «entro il termine di cui all’articolo 15, comma 1» del Dlgs 218/1997, che residua dopo il 24 ottobre.

Va notato subito che si cita il termine indicato all’articolo 15 del Dlgs 218/1997 e non la disposizio­ne in generale dell’articolo 15. Norma, quest’ultima, che regola la cosiddetta “acquiescen­za”, la quale prevede che le sanzioni relative agli atti di accertamen­to sono ridotte a un terzo se il contribuen­te: (1) rinuncia a impugnare l’atto; (2) rinuncia a presentare istanza di accertamen­to con adesione; (3) paga, entro il termine di presentazi­one del ricorso, le somme dovute, comprese le sanzioni ridotte.

Come si può rilevare, non è un’acquiescen­za rispetto al solo tributo, ma un istituto che prevede la riduzione delle penalità se il contribuen­te rinuncia all’impugnazio­ne e all’adesione, pagando anche le stesse sanzioni ridotte. Questo è un aspetto particolar­mente rilevante nell’ottica della definizion­e di cui all’articolo 2 del Dl 119/2018. Infatti, per quest’ultima definizion­e – che prevede il pagamento della sola imposta – non si applicano, chiarament­e, le regole dell’articolo 15 del Dlgs. 218/1997 nella loro interezza, ma soltanto quelle legate ai termini di pagamento.

In particolar­e, non si può applicare nella definizion­e prevista dal Dl 119/2018 la regola dell’alternativ­ità rispetto all’accertamen­to con adesione. La norma dell’articolo 2 non la prevede (l’alternativ­ità), tant’è che se l’atto di accertamen­to è stato notificato entro il 24 ottobre ed entro tale data risultava presentata istanza di accertamen­to con adesione, si potrà fruire – ai fini della stessa definizion­e ex articolo 2 – anche del maggiore termine di sospension­e di 90 giorni previsto per l’accertamen­to con adesione. In sostanza, se il termine complessiv­o (90 giorni più 60 più l’eventuale pausa feriale dei termini processual­i) scade dopo il 23 novembre (30 giorni dall’entrata in vigore del decreto), si potrà utilizzare, ai fini della definizion­e agevolata, tale maggiore termine. In questo senso dispone anche la relazione illustrati­va al decreto.

Il problema non dovrebbe porsi (non completame­nte in questi termini, però) nemmeno per le istanze di adesione presentate dal 25 ottobre in relazione ad atti di accertamen­to notificati entro il giorno precedente. Così, si può sostenere che nel caso delle istanze di adesione presentate dal 25 ottobre, il contribuen­te possa comunque provvedere alla definizion­e agevolata degli atti ex articolo 2 entro il 23 novembre (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) oppure, se il termine risulta più ampio, nei 60 giorni dalla notifica dell’atto. Non si può fruire, invece, in questo caso – diversamen­te dalle istanze di adesione presentate entro il 24 ottobre – dell’ulteriore termine di differimen­to di 90 giorni. Questo perché, richiamand­osi i termini di cui all’articolo 15 del Dlgs 218/1997, questi ex se non consentono di computare i 90 giorni, essendo l’acquiescen­za alternativ­a all’adesione. Mentre è chiaro che andava salvaguard­ato chi, prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale, aveva presentato istanza di adesione, ignaro, evidenteme­nte, dei contenuti del Dl 119.

Il fatto è, però, che la relazione illustrati­va prevede la possibilit­à di definizion­e ex articolo 2 se il contribuen­te rinuncia, dal 25 ottobre, «alla formulazio­ne di istanza di accertamen­to con adesione». Lo stesso concetto viene ribadito in altro punto della relazione. In pratica, la relazione interviene su ciò che non è disciplina­to dalla norma, stabilendo (la relazione) l’alternativ­ità tra istanza di adesione presentata dal 25 ottobre in poi e la nuova definizion­e agevolata. Si nutrono forti perplessit­à su questo ruolo di “supplenza” della relazione illustrati­va, in mancanza di un riferiment­o normativo. Senza considerar­e che molti contribuen­ti – all’oscuro del contenuto della stessa relazione – hanno fatto istanza di accertamen­to con adesione in questi giorni per non rendere definitivi gli atti il cui termine di impugnazio­ne era prossimo alla scadenza. Si è dunque dell’avviso che, in questi casi, se il contribuen­te provvede alla definizion­e prevista dall’articolo 2 entro il 23 novembre, tale comportame­nto rappresent­a l’implicita rinuncia all’accertamen­to con adesione. Idem se si provvede alla definizion­e ex articolo 2 nel maggiore termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, qualora tale maggiore termine sia successivo al 23 novembre.

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