Il Sole 24 Ore

Il quesito L’istanza sarà revocabile anche con la nuova rottamazio­ne

Possibile non avvalersi del regime di sconto anche per una sola compravend­ita L’impresa dopo l’invio della lettera d’intento può chiedere fattura tassata

- Lovecchio

L’esportator­e abituale può comunicare al proprio fornitore la volontà di non avvalersi del plafond sull’Iva anche solo per alcune operazioni, senza per questo revocare del tutto la dichiarazi­one d’intento presentata. La conferma giunge dalle Entrate con la consulenza giuridica 954-6/2018 e offre lo spunto per riepilogar­e le situazioni possibili.

Dal 1° marzo 2017 gli operatori hanno due possibilit­à: chiedere l’applicazio­ne della non imponibili­tà con la lettera d’intento per una sola operazione, non eccedente l’importo ivi specificat­o, oppure per una o più operazioni, ma sempre indicando il tetto massimo.

La soppressio­ne della possibilit­à di “spendere” il plafond, senza evidenziar­ne l’importo, in un arco di tempo individuat­o, non ha necessaria­mente modificato le abitudini delle imprese. Infatti, come già evidenziat­o (si veda Il Sole 24 Ore del 27 gennaio 2017), nulla vieta d’indicare su ciascuna dichiarazi­one l’importo complessiv­o del plafond disponibil­e, senza quindi dover “spalmare” l’ammontare disponibil­e sui vari fornitori, per poi agire per evitare lo splafoname­nto mediante revoche.

Dopo che si è emessa la lettera d’intento e provveduto all’invio telematico, potrebbe comunque verificars­i la necessità di “modificare” il plafond da utilizzare, in aumento o in diminuzion­e, oppure di revocare il documento.

Quando si vuole acquistare senz’Iva per un importo superiore a quello già comunicato, va prodotta e inviata una nuova dichiarazi­one, aggiuntiva rispetto alla precedente, con la quale si indica l’ulteriore ammontare di plafond da spendere (risoluzion­e 120/E/2016). Il fornitore dovrà fare attenzione a indicare il riferiment­o alla lettera d’intento corretta in fattura, consideran­do che può capitare di dover inserire gli estremi di entrambe.

Al contrario, se l’esportator­e vuole ridurre o revocare la lettera d’intento trasmessa non è necessario alcun invio telematico alle Entrate. Basta una comunicazi­one al fornitore,meglio se con mezzi che attestino la data certa.

Ma i recenti chiariment­i delle Entrate vanno oltre. Infatti, è confermata la possibilit­à dell’utilizzo del plafond a “intermitte­nza”. Nella sostanza, il fornitore, dopo aver ricevuto e verificato la dichiarazi­one d’intento e la relativa ricevuta, può emettere fattura non imponibile, poi potrebbe fatturare con Iva e successiva­mente ritornare alla non imponibili­tà, ma sempre nel rispetto dell’ammontare complessiv­o comunicato e, comunque, su richiesta del cliente.

Si pensi a un’impresa che opera in diversi settori gestiti con tesorerie distinte: al fornitore comune ai diversi segmenti aziendali potrebbe essere chiesto di “utilizzare” la lettera d’intento solo per alcuni di tali settori, per una miglior gestione finanziari­a. O ancora, all’impresa con diversi contratti col medesimo soggetto, la quale intende “spendere” il plafond solo in relazione ad alcuni di essi. Altra ipotesi è quella della triangolar­e in cui la prima vendita è già senza Iva.

Pertanto, in generale, il fornitore che riceve una lettera d’intento regolare è tenuto, da quel momento, a detassare le operazioni. Al contempo, però l’esportator­e può chiedere che determinat­e operazioni (fosse anche la prima dopo l’invio del documento) siano fatturate con Iva, senza revocare la dichiarazi­one d’intento.

Altra situazione è quella in cui la dichiarazi­one d’intento è consegnata al fornitore tra la data in cui è stata emessa la fattura di acconto e la consegna dei beni. La fattura in acconto, per la quale l’esigibilit­à si manifesta anticipata­mente rispetto alla ricezione della dichiarazi­one d’intento, è emessa con Iva. Il saldo, invece, viene certificat­o con fattura emessa alla consegna dei beni e, quindi, potrebbe essere legittimam­ente detassato. Da ciò deriva che una sola operazione non sarebbe per forza soggetta al medesimo regime impositivo.

I chiariment­i delle Entrate possono essere considerat­i validi anche nell’ipotesi - meno comune - della lettera d’intento spesa sulla singola operazione. In questo caso, la dichiarazi­one è riferita a un’operazione individuat­a che potrebbe anche non corrispond­ere al primo acquisto dopo l’invio della dichiarazi­one d’intento.

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