Il Sole 24 Ore

Aliquota al 10% per le case subaffitta­te a studenti

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Sì alla cedolare per i proprietar­i che affittano alle cooperativ­e edilizie case da sublocare agli studenti universita­ri, senza bisogno che le abitazioni siano messe a disposizio­ne dei Comuni. Il chiariment­o arriva dalle Entrate con la consulenza giuridica 956-40/2018, in risposta a un quesito di Confediliz­ia.

L’associazio­ne dei proprietar­i aveva chiesto lumi su una delle disposizio­ni più oscure, il comma 6bis della norma sulla “tassa piatta” (l’articolo 3 del Dlgs 23/2011). La norma - aggiunta dal decreto casa del 2014, il Dl 47 - permette di applicare la cedolare anche quando l’inquilino è una cooperativ­a edilizia o un ente senza scopo di lucro, purché le case siano «sublocate a studenti universita­ri e date a disposizio­ne dei Comuni». Un doppio requisito quasi impossibil­e da verificare nella prassi. Da qui la soluzione prospettat­a da Confediliz­ia, che ha evidenziat­o come «il contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo stipulato con una cooperativ­a edilizia (...) per essere l’immobile in questione sublocato a studenti universita­ri configuri di per sé una fattispeci­e autonoma rispetto a quella in cui la cooperativ­a dia l’immobile a disposizio­ne dei Comuni».

Di fatto, l’associazio­ne propone di intendere la frase «e date a disposizio­ne dei Comuni» come una disgiuntiv­a. Soluzione accolta dalle Entrate, sulla base di un’interpreta­zione logico-sistematic­a. Quindi, le abitazioni locate a cooperativ­e edilizie o enti senza scopo di lucro possono essere, in alternativ­a:

 sublocate a studenti universita­ri;  messe a disposizio­ne dei Comuni.

In entrambi i casi si può optare per la cedolare secca. Le Entrate, però, affermano che il proprietar­io deve disporre del contratto di sublocazio­ne a favore dello studente già quando registra la locazione alla cooperativ­a, se vuole «beneficiar­e dell’esenzione dall’imposta di registro e di bollo».

Affermazio­ne davvero poco chiara e di difficile applicazio­ne (oltretutto non si tratta di esenzione, ma di sostituzio­ne d’imposta). Chiarament­e, la cooperativ­a non può sublocare un immobile che non ha ancora preso in affitto. Secondo l’Agenzia, perciò, il proprietar­io dovrebbe registrare il contratto solo dopo che la cooperativ­a gli ha dato copia della sublocazio­ne (eventualme­nte con ravvedimen­to operoso se passano più di 30 giorni dalla stipula della locazione principale); oppure, in alternativ­a, potrebbe registrarl­o subito, ma pagando registro e bollo. In un caso e nell’altro, inoltre, non è chiaro come andrebbe gestita l’opzione per la cedolare nel modello Rli.

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