Il Sole 24 Ore

Istruzioni ai collaborat­ori ma la responsabi­lità resta sempre al titolare

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Anche in una piccola organizzaz­ione è difficile che il titolare riesca a trattare i dati da solo, senza ricorrere alla collaboraz­ione di altri soggetti. Certo il regolament­o Ue, a differenza del vecchio Codice privacy, non prevede espressame­nte la figura degli “incaricati” del trattament­o. Ma la spiegazion­e va piuttosto ricercata nell’aspettativ­a del legislator­e europeo di un’applicazio­ne della disciplina più sostanzial­e che formale. Il tema, infatti, a ben guardare, è affrontato e risolto dall’articolo 29 che precisa: «Chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare o del responsabi­le…non può trattare dati se non è istruito».

Le istruzioni

Sarà bene fornire indicazion­i per iscritto e tracciare il momento in cui sono state date, con un passaggio formativo, per sottolinea­rne senso e portata. Nelle istruzioni vanno riportati i principi generali che attengono alla materia e quindi la riservatez­za, la diligenza nel trattare i dati, la “minimizzaz­ione” secondo cui i dati vanno trattati e raccolti solo se ciò è strettamen­te necessario per il raggiungim­ento della finalità perseguita, nonché la pertinenza e la non eccedenza. Ciascuno, ovviamente, riceverà le istruzioni in relazione al trattament­o che svolge: quello eseguito da una risorsa di segreteria sarà in parte diverso da quello svolto da un assistente e quindi ciascuno sarà formato tenendo conto dell’ambito di trattament­o.

Con le istruzioni e la formazione che riceverà, il collaborat­ore (che anche con il Regolament­o potremmo definire “incaricato” se lo preferiamo), diventerà il braccio consapevol­e e operativo del titolare o del responsabi­le che, comunque, rispondera­nno del trattament­o eseguito nei confronti degli interessat­i e dell’Autorità garante. Da questo momento, il collaborat­ore avrà le capacità e la sensibilit­à per valutare che il trattament­o si svolga nel rispetto dei diritti e delle garanzie verso l’interessat­o e avrà sempre cura di verificare che lo stesso sia stato informato e che il dato venga adeguatame­nte conservato e, raggiunta la finalità, cancellato nel rispetto di quanto indicato nel Registro.

Dati particolar­i

In questa categoria rientrano i dati relativi alla salute o quelli relativi a condanne penali o reati nonché le altre tipologie che il Codice privacy archiviato definiva come sensibili. Per questi dati le istruzioni dovranno prevedere che sia prestata la maggior cautela che la stessa delicatezz­a delle informazio­ni comporta e quindi ancora più diligenza nel tenerli riservati e non divulgarli.

La dotazione tecnologic­a

Il titolare dovrà fornire a tutti i collaborat­ori indicazion­i in relazione all’uso delle stazioni di lavoro (i singoli Pc, siano essi fissi o portatili), e agli smartphone (che per molti profession­isti costituisc­ono uno strumento di lavoro al pari di un tradiziona­le computer). Andranno anche indicati i sistemi di autenticaz­ione (user id e password) e di archiviazi­one dei dati; andranno, altresì, illustrati i principi che regolano l’utilizzo della posta elettronic­a e quello di Internet che, come strumenti esclusivam­ente di lavoro, consentira­nno al Titolare di poter effettuare i cosiddetti controlli datoriali, nel rispetto delle regole dettate dallo Statuto dei lavoratori.

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