Il Sole 24 Ore

Escluse le conciliazi­oni già firmate

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Non tutti gli strumenti deflattivi benefician­o della pace fiscale: mentre per chi ha solo sottoscrit­to un’adesione c’è la possibilit­à di chiudere con il pagamento delle imposte ridotte, coloro che hanno firmato una mediazione o una conciliazi­one non hanno sconti.

Il reclamo/mediazione è una fase che riguarda un atto già impugnato e pertanto la possibile pace fiscale va ricercata nella definizion­e delle liti pendenti, disciplina­ta dall’articolo 6 del Dl 119/2018. La mediazione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata, entro 20 giorni dalla data di sottoscriz­ione dell’accordo tra le parti.

Nel contesto delle sanatorie, quindi, è verosimile che la mediazione sottoscrit­ta entro il 24 ottobre 2018 ma non perfeziona­ta attraverso il pagamento nei 20 giorni successivi, rientri nella lite pendente in primo grado per la quale è dovuto il 100% delle imposte pretese. Il contribuen­te, quindi, sotto un profilo più pratico, dovrà verificare la convenienz­a dell’accordo raggiunto in mediazione (consideran­do cioè imposte verosimilm­ente ridotte, le sanzioni al 35% e gli interessi) rispetto al versamento dovuto pari alla totalità delle imposte pretese nell’atto originario ove aderisse alla pace fiscale delle liti pendenti.

Mal si comprende però, l’assenza di una specifica sanatoria per l’accordo di mediazione, visto che, al pari dell’adesione, l’agevolazio­ne avrebbe potuto riguardare i contribuen­ti che pur avendo siglato l’accordo non hanno pagato la prima rata al 24 ottobre.

Anche la conciliazi­one è esclusa dalla pace fiscale, ma verosimilm­ente tale esclusione è dovuta alle differenti regole sul perfeziona­mento: la mera sottoscriz­ione dell’accordo, infatti, già di per sé definisce la lite, perciò non la si può considerar­e pendente.

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