Escluse le conciliazioni già firmate
Non tutti gli strumenti deflattivi beneficiano della pace fiscale: mentre per chi ha solo sottoscritto un’adesione c’è la possibilità di chiudere con il pagamento delle imposte ridotte, coloro che hanno firmato una mediazione o una conciliazione non hanno sconti.
Il reclamo/mediazione è una fase che riguarda un atto già impugnato e pertanto la possibile pace fiscale va ricercata nella definizione delle liti pendenti, disciplinata dall’articolo 6 del Dl 119/2018. La mediazione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti.
Nel contesto delle sanatorie, quindi, è verosimile che la mediazione sottoscritta entro il 24 ottobre 2018 ma non perfezionata attraverso il pagamento nei 20 giorni successivi, rientri nella lite pendente in primo grado per la quale è dovuto il 100% delle imposte pretese. Il contribuente, quindi, sotto un profilo più pratico, dovrà verificare la convenienza dell’accordo raggiunto in mediazione (considerando cioè imposte verosimilmente ridotte, le sanzioni al 35% e gli interessi) rispetto al versamento dovuto pari alla totalità delle imposte pretese nell’atto originario ove aderisse alla pace fiscale delle liti pendenti.
Mal si comprende però, l’assenza di una specifica sanatoria per l’accordo di mediazione, visto che, al pari dell’adesione, l’agevolazione avrebbe potuto riguardare i contribuenti che pur avendo siglato l’accordo non hanno pagato la prima rata al 24 ottobre.
Anche la conciliazione è esclusa dalla pace fiscale, ma verosimilmente tale esclusione è dovuta alle differenti regole sul perfezionamento: la mera sottoscrizione dell’accordo, infatti, già di per sé definisce la lite, perciò non la si può considerare pendente.