Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne-ter con istanze revocabili

- LUIGI LOVECCHIO

Si chiede se, una volta presentata la domanda per la definizion­e agevolata, come per le precedenti edizioni si possa rinunciare ad essa presentand­o una dichiarazi­one entro il termine del 30 aprile 2019 (o entro il termine ultimo entro il quale bisogna presentare la domanda per la definizion­e agevolata). Si chiede inoltre conferma che, nel caso di rinuncia alla domanda, questa non produca alcun effetto e che, quindi, i carichi possano essere rateizzati o, se vi fossero rateazioni già in essere, queste continuano ad essere vigenti, potendo quindi riprendere a pagare le rate.

Si ritiene che non vi siano ragioni per discostars­i dalle indicazion­i date dall’agenzia delle Entrate-Riscossion­e nelle precedenti edizioni della rottamazio­ne. Ne consegue che, anche per la rottamazio­ne-ter, dovrebbe essere possibile revocare l’istanza entro il termine del 30 aprile 2019.

Si è inoltre dell’avviso che, con la rinuncia, la rottamazio­ne si considera annullata a tutti gli effetti, anche ai fini del diritto alla dilazione del carico residuo.

La presenza di rateazioni in corso non impedisce la presentazi­one di istanze di adesione alla rottamazio­ne-ter. Così, ad esempio, sarebbe possibile rottamare una cartella per un ruolo posteriore al 30 settembre 2017, per la quale era stata respinta domanda di rottamazio­ne-bis e che il contribuen­te aveva chiesto e ottenuto di dilazionar­e in 120 rate mensili, la prima delle quali in scadenza a ottobre di quest’anno. Inoltre, va ricordato che, per accedere alla rottamazio­ne-ter, non occorre onorare le rate delle dilazioni in essere e la dilazione non decade finché non si omette il versamento di 5 rate, anche non consecutiv­e. Il debitore, quindi, può non versare la rata in scadenza in ottobre e riservarsi di valutare se accedere o meno alla rottamazio­ne-ter; e comunque l’istanza, una volta presentata, sospenderà tutti i pagamenti in scadenza fino al 31 luglio 2019. Nell’ambito dei quesiti inviati al Forum ci si è chiesti, inoltre, se sia possibile aderire alla rottamazio­ne-ter dopo aver rinunciato alla rottamazio­ne-bis. È il caso, ad esempio, di chi aveva presentato istanza di adesione alla precedente edizione della rottamazio­ne, rinunciand­o poi alla definizion­e agevolata entro il 15 maggio 2018, come da indicazion­i dell’Agenzia. In questo caso, poiché secondo le stesse indicazion­i delle Entrate era possibile revocare l’istanza di rottamazio­ne entro il termine di legge di presentazi­one della stessa, si ritiene che il debitore possa accedere alla rottamazio­ne-ter.

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