Rottamazione-ter con istanze revocabili
Si chiede se, una volta presentata la domanda per la definizione agevolata, come per le precedenti edizioni si possa rinunciare ad essa presentando una dichiarazione entro il termine del 30 aprile 2019 (o entro il termine ultimo entro il quale bisogna presentare la domanda per la definizione agevolata). Si chiede inoltre conferma che, nel caso di rinuncia alla domanda, questa non produca alcun effetto e che, quindi, i carichi possano essere rateizzati o, se vi fossero rateazioni già in essere, queste continuano ad essere vigenti, potendo quindi riprendere a pagare le rate.
Si ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalle indicazioni date dall’agenzia delle Entrate-Riscossione nelle precedenti edizioni della rottamazione. Ne consegue che, anche per la rottamazione-ter, dovrebbe essere possibile revocare l’istanza entro il termine del 30 aprile 2019.
Si è inoltre dell’avviso che, con la rinuncia, la rottamazione si considera annullata a tutti gli effetti, anche ai fini del diritto alla dilazione del carico residuo.
La presenza di rateazioni in corso non impedisce la presentazione di istanze di adesione alla rottamazione-ter. Così, ad esempio, sarebbe possibile rottamare una cartella per un ruolo posteriore al 30 settembre 2017, per la quale era stata respinta domanda di rottamazione-bis e che il contribuente aveva chiesto e ottenuto di dilazionare in 120 rate mensili, la prima delle quali in scadenza a ottobre di quest’anno. Inoltre, va ricordato che, per accedere alla rottamazione-ter, non occorre onorare le rate delle dilazioni in essere e la dilazione non decade finché non si omette il versamento di 5 rate, anche non consecutive. Il debitore, quindi, può non versare la rata in scadenza in ottobre e riservarsi di valutare se accedere o meno alla rottamazione-ter; e comunque l’istanza, una volta presentata, sospenderà tutti i pagamenti in scadenza fino al 31 luglio 2019. Nell’ambito dei quesiti inviati al Forum ci si è chiesti, inoltre, se sia possibile aderire alla rottamazione-ter dopo aver rinunciato alla rottamazione-bis. È il caso, ad esempio, di chi aveva presentato istanza di adesione alla precedente edizione della rottamazione, rinunciando poi alla definizione agevolata entro il 15 maggio 2018, come da indicazioni dell’Agenzia. In questo caso, poiché secondo le stesse indicazioni delle Entrate era possibile revocare l’istanza di rottamazione entro il termine di legge di presentazione della stessa, si ritiene che il debitore possa accedere alla rottamazione-ter.