Riconoscere il torto non salva dall’addebito
Se cessa la materia di causa l’attribuzione dei costi segue la «soccombenza virtuale»
Molto spesso la Cassazione (e a volte la stessa Corte costituzionale) sono intervenute per chiarire i principi sottostanti alla condanna alle spese di lite. La soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa precedentemente non soddisfatta (ordinanza 3038/2016). Il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, deve unire al fascicolo di parte la nota spese, con l’indicazione dettagliata dei vari importi richiesti. Se il giudice intende discostarsi dalle determinazioni delle note spese operate dal difensore, ha l’onere di motivare questa scelta, indicando le ragioni che conducono alla riduzione delle spese e degli onorari (ordinanza 19318/2017).
Tornando alla compensazione, tale istituto non è giustificabile per il fatto che il contribuente vittorioso non abbia prima presentato istanza di autotutela per evitare il contenzioso; ciò, infatti, limiterebbe il diritto di agire in giudizio (ordinanza 11222/2016).
Nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere per motivi diversi dalla definizione prevista per legge, l’attribuzione delle spese segue il criterio della “soccombenza virtuale”, vale a dire che vengono addossate alla parte che avrebbe perso la causa se il giudizio fosse proseguito (Corte costituzionale 274/2005).
Invece, la soccombenza reciproca, posta a base della compensazione, interviene secondo dottrina prevalente in caso di rigetto delle reciproche domande principali; accoglimento solo parziale delle domande proposte dalle parti; accoglimento parziale delle domande proposta da una sola parte; accoglimento parziale dell’unica domanda proposta.
Le spese, seguendo la soccombenza, sono generalmente liquidate con la sentenza che dispone sul merito; tuttavia, il giudice può disporre l’anticipazione (normalmente a carico di entrambe le parti in ugual misura), ad esempio in favore del consulente tecnico nominato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Dlgs 546/92.
Un ricorso eccessivo alla compensazione delle spese, in particolare quando soccombente risulta essere l’Agenzia, oltre che contrario alle norme in vigore ed alle interpretazioni fornite dalla Suprema corte, rischia di accreditare l’erronea tesi che anche accertamenti poco fondati (ovvero una resistenza in giudizio “a prescindere”) possano comportare, al massimo, una sconfitta in giudizio, senza nessuna conseguenza in termini di spese legali.
Se il giudice intende discostarsi dalle «note» del legale deve indicare le ragioni che fondano il taglio