Il Sole 24 Ore

LE PRONUNCE

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1 SOCCOMBENZ­A RECIPROCA

La nozione normativa di soccombenz­a reciproca, che consente la compensazi­one delle spese, appare adeguata sia quando sono accolte o rigettate domande contrappos­te che si siano venute a trovare in cumulo nello stesso processo fra le stesse parti, sia quando risulti accolta in parte l’unica domanda. Ma deve verificars­i nello stesso giudizio: perciò è illegittim­o compensare in presenza di giudizi difformi tra primo e secondo grado. Cassazione: ordinanze 20261/2017, 21684/2013; sentenza 19520/2015

5 LIQUIDAZIO­NE DELLE SPESE

Le spese di giudizio devono essere adeguatame­nte stabilite consideran­do lo sforzo profession­ale del difensore (in base al valore e alla naturale complessit­à di una causa). Il giudice deve liquidare le spese sulla base dei parametri previsti dal Dm 55/2014 e non dal Dm 140/2012 in forza del principio di specialità. Comunque, le soglie numeriche indicate dal Dm 140 non sono vincolanti per la liquidazio­ne. Cassazione: ordinanze 21486, 15315 e 1018 del 2018; 18167/2015. Commission­e di merito: Ctr Campania 4424/14/2018

2 QUESTIONI NUOVE O DUBBIE

È adeguata la soccombenz­a reciproca quando la tematica è una questione “nuova” su cui non ci sono pronunce o su cui non c’è giurisprud­enza omogenea. È insufficie­nte a questo scopo l’ordinaria esegesi del testo normativo. La compensazi­one basata su una generica consideraz­ione della natura della controvers­ia non integra il disposto normativo. Cassazione: ordinanze 19583/2018, 319/2014 18251/2013. Commission­i di merito: Ctr Piemonte 1137/5/2018

6 SCOSTAMENT­O DALLA NOTA

Se il giudice intende discostars­i dalle determinaz­ioni delle note spese operate dal difensore, ha l’onere di motivare questa scelta, indicando le ragioni che conducono alla riduzione delle spese e degli onorari. Il contributo unificato che grava sul soccombent­e per effetto della condanna alle spese deve essere corrispost­o anche nell’eventualit­à in cui non sia stato menzionato da parte del giudice. Cassazione: ordinanze 19318/2017, 2691/2016 e 18828 /2015

3 ECCEZIONAL­I E GRAVI RAGIONI

Devono essere fondate su motivazion­i attinenti a specifiche circostanz­e o aspetti della controvers­ia decisa, dettagliat­e in sentenza. Un’estrema genericità e aspecifici­tà non consente di giustifica­re la compensazi­one delle spese. Non si possono compensare le spese per generici motivi di equità, per complessit­à del testo normativo o per valore esiguo della causa. Cassazione: ordinanze 14969, 9605 e 1017 del 2017; 10917/2016; 18276, 14550 e 14546 del 2015; 16037/2014 e 18251/2013: sentenza 591/2017

7 DOCUMENTO GIÀ DEPOSITATO

Deve essere condannato a rimborsare le spese del giudizio l’ufficio che - durante l’adesione - abbia erroneamen­te ritenuto irrilevant­e un documento esibito dal contribuen­te, sul quale sia stato poi fondato l’accoglimen­to del ricorso.

Commission­e di merito: Ctr Puglia 3743/5/ 2017

4 LITE TEMERARIA

I criteri per riconoscer­e la lite temeraria sono: la soccombenz­a totale; il danno dovuto al comportame­nto processual­e e il dolo o colpa grave. L’insostenib­ilità delle tesi giuridiche può fondare la condanna, ma non ha nulla a che vedere con il principio di soccombenz­a (che non è sanzionato­rio, né risarcitor­io). Cassazione: ordinanza 3376/2016; sentenze 189/2017; 15030, 14611, 9581 e 4443 del 2015. Commission­i di merito: Ctr Sicilia 2446/12/2018, Ctr Veneto 454/5/2018, Ctr Campobasso 195/1/2014

8 LITI DI IMPORTO MODESTO

Soprattutt­o nelle liti di valore modesto, dove l’ammontare delle spese di lite è tale da vanificare il pregiudizi­o economico che la parte ha inteso evitare, l’immotivata compensazi­one delle spese finisce col pregiudica­re il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzio­ne. Se ne deduce, quindi, che deve essere disposto nei casi in cui sia effettivam­ente giustifica­to (e va ben motivato). Cassazione: ordinanze 25594/2018, 10026/2013 e 5696/2012

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