Tasse fisse sul terreno ceduto con il ramo d’azienda
Piccola proprietà contadina: bonus applicato se il valore del fondo è indicato a parte
Le agevolazioni fiscali della cosiddetta «Ppc», cioè piccola proprietà contadina, si applicano anche per il trasferimento di un terreno nell’ambito di una cessione di ramo di azienda, purché il corrispettivo del terreno sia indicato separatamente. Lo ha affermato la Ctr Emilia Romagna nella sentenza 2426/7/2018 (presidente e relatore Di Ruberto) depositata lo scorso 18 ottobre.
La questione traeva origine da un avviso di liquidazione, notificato a un contribuente a seguito della cessione di un terreno – effettuata nell’ambito di una cessione di un ramo di azienda - per la quale era stata richiesta la applicazione delle tasse fisse di registro e ipotecaria.
In particolare, il valore del terreno era stato distintamente indicato così da poterlo assoggettare autonomamente a imposizione. Tuttavia, l’ufficio delle Entrate aveva ritenuto non spettanti le agevolazioni in quanto l’atto non riguardava la vendita di un fondo rustico, ma bensì una pluralità di beni (ramo di azienda).
La Ctp di Modena aveva respinto il ricorso del contribuente e confermato la tesi dell’Agenzia, mentre i giudici della Commissione regionale, in riforma della sentenza di primo grado, accolgono l’appello del contribuente.
Le agevolazioni «Ppc», contenute nell’articolo 2, comma 4-bis del Dl 194/2009 convertito con la legge 25/2010, consistono nella possibilità, riconosciuta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola, di acquistare terreni agricoli e relative pertinenze pagando l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.
Oltre che per motivi di diritto (l’atto era carente della motivazione), l’appello veniva accolto nel merito, sulla base della circolare 18/E/2013 che a sua volta richiamava la risoluzione 57/E/2004.
L’ipotesi esaminata nel documento dell’Agenzia riguardava una compravendita avente a oggetto un fabbricato e un terreno, per i quali erano stati pattuiti due corrispettivi diversi e, in merito, l’amministrazione finanziaria aveva precisato che qualora un atto comporti il trasferimento di una pluralità di beni tra le stesse parti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23 del Dpr 131/1986. Secondo queste ultime, se una cessione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.
Sulla base di questo principio, i giudici hanno ritenuto spettanti le agevolazioni «Ppc» richieste con riferimento al terreno, indipendentemente dal contesto nel quale la compravendita avveniva, ovvero la cessione di un ramo di azienda.
I giudici, a sostegno della propria decisione, richiamano anche lo Studio 40/2009/T del Notariato nel quale era stato precisato che, in generale, le agevolazioni «Ppc» riguardano il cosiddetto “fondo rustico” che è qualcosa di diverso dal complesso aziendale di cui all’articolo 2555 del Codice civile, ma che ai fini dell’imposta di registro, in base al citato articolo 23, è tassato autonomamente come per gli altri beni, sempre che sia indicato il corrispettivo di ciascuno.