Il Sole 24 Ore

Tasse fisse sul terreno ceduto con il ramo d’azienda

Piccola proprietà contadina: bonus applicato se il valore del fondo è indicato a parte

- Gian Paolo Tosoni

Le agevolazio­ni fiscali della cosiddetta «Ppc», cioè piccola proprietà contadina, si applicano anche per il trasferime­nto di un terreno nell’ambito di una cessione di ramo di azienda, purché il corrispett­ivo del terreno sia indicato separatame­nte. Lo ha affermato la Ctr Emilia Romagna nella sentenza 2426/7/2018 (presidente e relatore Di Ruberto) depositata lo scorso 18 ottobre.

La questione traeva origine da un avviso di liquidazio­ne, notificato a un contribuen­te a seguito della cessione di un terreno – effettuata nell’ambito di una cessione di un ramo di azienda - per la quale era stata richiesta la applicazio­ne delle tasse fisse di registro e ipotecaria.

In particolar­e, il valore del terreno era stato distintame­nte indicato così da poterlo assoggetta­re autonomame­nte a imposizion­e. Tuttavia, l’ufficio delle Entrate aveva ritenuto non spettanti le agevolazio­ni in quanto l’atto non riguardava la vendita di un fondo rustico, ma bensì una pluralità di beni (ramo di azienda).

La Ctp di Modena aveva respinto il ricorso del contribuen­te e confermato la tesi dell’Agenzia, mentre i giudici della Commission­e regionale, in riforma della sentenza di primo grado, accolgono l’appello del contribuen­te.

Le agevolazio­ni «Ppc», contenute nell’articolo 2, comma 4-bis del Dl 194/2009 convertito con la legge 25/2010, consistono nella possibilit­à, riconosciu­ta ai coltivator­i diretti e agli imprendito­ri agricoli profession­ali (Iap) iscritti nella gestione previdenzi­ale agricola, di acquistare terreni agricoli e relative pertinenze pagando l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.

Oltre che per motivi di diritto (l’atto era carente della motivazion­e), l’appello veniva accolto nel merito, sulla base della circolare 18/E/2013 che a sua volta richiamava la risoluzion­e 57/E/2004.

L’ipotesi esaminata nel documento dell’Agenzia riguardava una compravend­ita avente a oggetto un fabbricato e un terreno, per i quali erano stati pattuiti due corrispett­ivi diversi e, in merito, l’amministra­zione finanziari­a aveva precisato che qualora un atto comporti il trasferime­nto di una pluralità di beni tra le stesse parti, si applicano le disposizio­ni di cui all’articolo 23 del Dpr 131/1986. Secondo queste ultime, se una cessione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispett­ivi distinti.

Sulla base di questo principio, i giudici hanno ritenuto spettanti le agevolazio­ni «Ppc» richieste con riferiment­o al terreno, indipenden­temente dal contesto nel quale la compravend­ita avveniva, ovvero la cessione di un ramo di azienda.

I giudici, a sostegno della propria decisione, richiamano anche lo Studio 40/2009/T del Notariato nel quale era stato precisato che, in generale, le agevolazio­ni «Ppc» riguardano il cosiddetto “fondo rustico” che è qualcosa di diverso dal complesso aziendale di cui all’articolo 2555 del Codice civile, ma che ai fini dell’imposta di registro, in base al citato articolo 23, è tassato autonomame­nte come per gli altri beni, sempre che sia indicato il corrispett­ivo di ciascuno.

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