No all’invio diretto dell’accertamento subito esecutivo
È necessario l’intervento di un agente per l’inoltro del primo avviso
Non è possibile inviare direttamente a mezzo posta l’accertamento esecutivo. Questo atto di tipo impoesattivo deve essere, infatti, notificato tramite agenti della notificazione (messo interno o messo comunale) pena la giuridica inesistenza e/o comunque l’insanabile nullità della notifica stessa. A fornire questo importante principio è la Ctr Lombardia 4314/25/2018 (presidente Frangipane, relatore Arcieri) depositata l’11 ottobre scorso.
Una società ha impugnato un avviso emesso dalle Entrate per l’anno 2012. Tra i vari motivi di ricorso, la contribuente ha eccepito l’inesistenza della notifica dell’accertamento in quanto spedito a mezzo posta.
La Ctp ha rigettato il ricorso e contro questa sentenza la società ha proposto appello.
La Ctr, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso anche nel merito. In particolare i giudici hanno ritenuto che la Ctp ha errato nel disattendere il motivo sulla giuridica inesistenza e/o comunque insanabile nullità degli atti impoesattivi, in quanto non notificati tramite un agente notificatore, ma spediti direttamente a mezzo posta, senza la redazione di alcuna relata di notifica.
La concentrazione della riscossione nell’accertamento, introdotta dal DL 78/2010, ha comportato che gli avvisi di accertamento emanati dall’amministrazione finanziaria dal 1° ottobre 2011 abbiano natura di atti di carattere sostanziale e recettizio, con valore di intimazione ad adempiere e di titolo esecutivo (dopo 60 giorni dalla notifica).
La norma poi prevede che la medesima intimazione ad adempiere debba essere contenuta nei successivi atti, da notificare al contribuente, anche mediante «raccomandata con avviso di ricevimento», in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti. L’espressa previsione dell’utilizzo anche della “raccomandata” dei soli atti successivi, che rideterminano gli importi originari, lascerebbe intendere che il primo avviso debba invece essere notificato per il tramite di un agente (ex articolo 60 del Dpr 600/73) e non via posta direttamente.
Secondo la Ctr, la norma in esame (articolo 29, Dl 78/2010) nel testo vigente ratione temporis (ma la questione non muta dopo le vigenti modifiche), prevede una disciplina particolare per l’atto impoesattivo, anche in ordine alla sua notificazione, propria in ragione della sua idoneità a incidere direttamente in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è destinatario.
Per la Ctr la disposizione esclude che il primo atto impoesattivo, come quello oggetto del giudizio, possa essere semplicemente inviato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dall’ufficio che lo ha redatto.
Da una attenta lettura dell’articolo 29, infatti, si può dedurre che l’avviso di accertamento debba essere notificato sempre attraverso l’intermediazione di un soggetto abilitato alla notifica, la cui identità deve risultare dalla relata, e che solo nel caso in cui le somme richieste vengano rideterminate è possibile per l’ufficio utilizzare direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento.