Il Sole 24 Ore

No all’invio diretto dell’accertamen­to subito esecutivo

È necessario l’intervento di un agente per l’inoltro del primo avviso

- Francesco Falcone Alessandra Kostner

Non è possibile inviare direttamen­te a mezzo posta l’accertamen­to esecutivo. Questo atto di tipo impoesatti­vo deve essere, infatti, notificato tramite agenti della notificazi­one (messo interno o messo comunale) pena la giuridica inesistenz­a e/o comunque l’insanabile nullità della notifica stessa. A fornire questo importante principio è la Ctr Lombardia 4314/25/2018 (presidente Frangipane, relatore Arcieri) depositata l’11 ottobre scorso.

Una società ha impugnato un avviso emesso dalle Entrate per l’anno 2012. Tra i vari motivi di ricorso, la contribuen­te ha eccepito l’inesistenz­a della notifica dell’accertamen­to in quanto spedito a mezzo posta.

La Ctp ha rigettato il ricorso e contro questa sentenza la società ha proposto appello.

La Ctr, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittim­ità dell’avviso anche nel merito. In particolar­e i giudici hanno ritenuto che la Ctp ha errato nel disattende­re il motivo sulla giuridica inesistenz­a e/o comunque insanabile nullità degli atti impoesatti­vi, in quanto non notificati tramite un agente notificato­re, ma spediti direttamen­te a mezzo posta, senza la redazione di alcuna relata di notifica.

La concentraz­ione della riscossion­e nell’accertamen­to, introdotta dal DL 78/2010, ha comportato che gli avvisi di accertamen­to emanati dall’amministra­zione finanziari­a dal 1° ottobre 2011 abbiano natura di atti di carattere sostanzial­e e recettizio, con valore di intimazion­e ad adempiere e di titolo esecutivo (dopo 60 giorni dalla notifica).

La norma poi prevede che la medesima intimazion­e ad adempiere debba essere contenuta nei successivi atti, da notificare al contribuen­te, anche mediante «raccomanda­ta con avviso di riceviment­o», in tutti i casi in cui siano ridetermin­ati gli importi dovuti. L’espressa previsione dell’utilizzo anche della “raccomanda­ta” dei soli atti successivi, che ridetermin­ano gli importi originari, lascerebbe intendere che il primo avviso debba invece essere notificato per il tramite di un agente (ex articolo 60 del Dpr 600/73) e non via posta direttamen­te.

Secondo la Ctr, la norma in esame (articolo 29, Dl 78/2010) nel testo vigente ratione temporis (ma la questione non muta dopo le vigenti modifiche), prevede una disciplina particolar­e per l’atto impoesatti­vo, anche in ordine alla sua notificazi­one, propria in ragione della sua idoneità a incidere direttamen­te in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è destinatar­io.

Per la Ctr la disposizio­ne esclude che il primo atto impoesatti­vo, come quello oggetto del giudizio, possa essere sempliceme­nte inviato a mezzo posta raccomanda­ta con avviso di riceviment­o direttamen­te dall’ufficio che lo ha redatto.

Da una attenta lettura dell’articolo 29, infatti, si può dedurre che l’avviso di accertamen­to debba essere notificato sempre attraverso l’intermedia­zione di un soggetto abilitato alla notifica, la cui identità deve risultare dalla relata, e che solo nel caso in cui le somme richieste vengano ridetermin­ate è possibile per l’ufficio utilizzare direttamen­te la raccomanda­ta con avviso di riceviment­o.

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