Credito Iva: non punito l’uso anticipato
La somma compensata, pur superiore a 5mila euro, non era contestata dal Fisco
Per la Ctp Vicenza 343/1/2018 (presidente Pietrogrande, relatore Mottes) l’utilizzo di un credito Iva in assenza dei presupposti previsti dall’articolo 17, comma 1, Dlgs 241/1997, non è sanzionabile se la violazione ha natura formale. E cioè se:
non ha dato luogo ad alcun debito d’imposta; non è stata ostacolata l’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, l’agenzia delle Entrate ha contestato a una società l’utilizzo in compensazione di un credito Iva infra annuale senza che venissero rispettati i requisiti normativi previsti dall’articolo 17. La società, infatti, aveva utilizzato il credito superiore a 5mila euro prima del decorso del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza di rimborso da cui emergeva il credito.
I giudici di primo grado, rilevato che il credito fosse incontestato nell’an e nel quantum, hanno ritenuto la violazione commessa dal contribuente di carattere formale e, in quanto tale, non sanzionabile ai sensi dell’articolo 10, comma 3, legge 212/2000. Difatti, la disposizione prevede che il contribuente che abbia commesso una violazione che non determini alcun debito d’imposta può non essere sanzionato.
La norma statutaria è stata recepita anche dall’articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997, in base al quale non sono punibili le violazioni che non arrechino un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile, né dell’imposta e sul versamento del tributo stesso.
Le disposizioni, tuttavia, sebbene simili tra loro, hanno un differente ambito applicativo: la prima presidia la riscossione del tributo; la seconda pone l’accento sull’azione di controllo. In ogni caso, la condotta fiscale non è punibile se, secondo un giudizio ex post, questa non abbia arrecato alcun nocumento all'interesse fiscale, e, al contempo, vi sia l’assenza della pericolosità fiscale della condotta medesima.
Come rilevato dai giudici, inoltre, accanto a tali disposizioni trova applicazione anche il principio eurounitario di proporzionalità, secondo cui la sanzione deve essere proporzionata e adeguata alla violazione commessa, intesa come necessaria gradazione della sanzione rispetto allo scopo perseguito e alla gravità dell’infrazione.
Pertanto, la Ctp ha ritenuto non dovuta la sanzione irrogata.