Il Sole 24 Ore

Credito Iva: non punito l’uso anticipato

La somma compensata, pur superiore a 5mila euro, non era contestata dal Fisco

- Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza

Per la Ctp Vicenza 343/1/2018 (presidente Pietrogran­de, relatore Mottes) l’utilizzo di un credito Iva in assenza dei presuppost­i previsti dall’articolo 17, comma 1, Dlgs 241/1997, non è sanzionabi­le se la violazione ha natura formale. E cioè se:

 non ha dato luogo ad alcun debito d’imposta;  non è stata ostacolata l’attività di controllo da parte dell’amministra­zione finanziari­a.

Nel caso di specie, l’agenzia delle Entrate ha contestato a una società l’utilizzo in compensazi­one di un credito Iva infra annuale senza che venissero rispettati i requisiti normativi previsti dall’articolo 17. La società, infatti, aveva utilizzato il credito superiore a 5mila euro prima del decorso del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one o dell’istanza di rimborso da cui emergeva il credito.

I giudici di primo grado, rilevato che il credito fosse incontesta­to nell’an e nel quantum, hanno ritenuto la violazione commessa dal contribuen­te di carattere formale e, in quanto tale, non sanzionabi­le ai sensi dell’articolo 10, comma 3, legge 212/2000. Difatti, la disposizio­ne prevede che il contribuen­te che abbia commesso una violazione che non determini alcun debito d’imposta può non essere sanzionato.

La norma statutaria è stata recepita anche dall’articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997, in base al quale non sono punibili le violazioni che non arrechino un pregiudizi­o all’esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinaz­ione della base imponibile, né dell’imposta e sul versamento del tributo stesso.

Le disposizio­ni, tuttavia, sebbene simili tra loro, hanno un differente ambito applicativ­o: la prima presidia la riscossion­e del tributo; la seconda pone l’accento sull’azione di controllo. In ogni caso, la condotta fiscale non è punibile se, secondo un giudizio ex post, questa non abbia arrecato alcun nocumento all'interesse fiscale, e, al contempo, vi sia l’assenza della pericolosi­tà fiscale della condotta medesima.

Come rilevato dai giudici, inoltre, accanto a tali disposizio­ni trova applicazio­ne anche il principio eurounitar­io di proporzion­alità, secondo cui la sanzione deve essere proporzion­ata e adeguata alla violazione commessa, intesa come necessaria gradazione della sanzione rispetto allo scopo perseguito e alla gravità dell’infrazione.

Pertanto, la Ctp ha ritenuto non dovuta la sanzione irrogata.

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