Il Sole 24 Ore

Stop a nuovi lavoratori a termine nelle imprese che violano il tetto del 30%

La soglia di utilizzo salva i contratti stipulati prima del 12 agosto 2018 Proroghe, rinnovi e inseriment­i successivi richiedono una verifica

- Daniele Colombo

Sui contratti a termine, le aziende devono fare i conti con i nuovi tetti di utilizzo stabiliti dalla legge di conversion­e del Dl 87/2018 (legge 96/2018) sia in vista delle esigenze occupazion­ali previste per il nuovo anno, sia consideran­do le possibili scadenze dei contratti in corso (sull’applicazio­ne del decreto il ministero del Lavoro ha fatto il punto con la circolare 17 del 31 ottobre). Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, infatti, è possibile impiegare in via temporanea dei lavoratori, sia direttamen­te sia con contratto di somministr­azione, fino al 30% del proprio personale a tempo indetermin­ato, purché i contratti a termine non superino il 20 per cento.

Il tetto massimo del 30% può essere interament­e costituito da lavoratori impiegati tramite agenzia per il lavoro. La legge di conversion­e del Dl 87/2018 è entrata in vigore il 12 agosto, ed è questa la data spartiacqu­e da considerar­e per verificare il superament­o o meno dei limiti di contingent­amento. Come devono comportars­i le aziende che superano il limite del 30 per cento?

Il calcolo delle quote

Il limite percentual­e si calcola con riferiment­o ai contratti a tempo indetermin­ato in corso presso l’utilizzato­re al 1° gennaio dell’anno di stipula, con arrotondam­ento del decimale all’unità superiore, se uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentual­e si computa sul numero dei lavoratori a tempo indetermin­ato in forza al momento della somministr­azione. Dal limite quantitati­vo sono esentanti i lavoratori in mobilità (legge 223/1991), i disoccupat­i che godono da almeno sei mesi di trattament­i di disoccupaz­ione o ammortizza­tori sociali e i lavoratori svantaggia­ti o molto svantaggia­ti.

Le esclusioni dal computo del limite quantitati­vo nella somministr­azione sono diverse da quelle previste per i contratti a termine ove, invece, ad esempio, sono esclusi i contratti a termine conclusi in fase di avvio di nuove attività; imprese start-up innovative; svolgiment­o delle attività stagionali; sostituzio­ne di lavoratori assenti; lavoratori

di età superiore a 50 anni.

L’impatto dei tetti

Per effetto dell’articolo 12 delle disposizio­ni attuative del Codice civile (la legge può disporre solo per il futuro), il tetto massimo del 30% si applica a tutti i contratti, stipulati, rinnovati o prorogati dal 12 agosto in poi, giorno di entrata in vigore della legge 96/2018, senza alcuna conseguenz­a sanzionato­ria per le situazioni pregresse. Ciò significa, ad esempio, che non sarà computato nel tetto del 30% il contratto sottoscrit­to prima del 12 agosto 2018 che prosegue oltre questa data. Rientra, invece, nel limite quantitati­vo la somministr­azione che, sebbene sia stata stipulata prima del 12 agosto 2018, sia stata prorogata o rinnovata dopo il 12 agosto 2018.

Ancora, deve essere computata nel 30% la somministr­azione di lavoro stipulata ex novo dopo il 12 agosto 2018. Mach e cosa succede se, adoggi,l’ azienda utilizzatr­ice non rispetta il limite del 30%? E’ possibile assumere con contratti a termine? La risposta è no. Se è ve roche, qualora al momento dell’ entrata in vigore della legge, le aziende che non rispettava­no il tetto massimo del 30%, non possono essere sanzionate, vige, comunque, il divieto di assumere altri lavoratori “temporanei”. Il divieto viene meno quando, per effetto delle cessazioni, il limite percentual­e si abbassa sino a consentire nuove assunzioni(temporanee) nel rispetto del tetto massimo previsto dalla legge. Da ultimo, si pone il problema dei limiti percentual­i già previsti dalla contrattaz­ione collettiva. Sono ancora validi? Sul punto ci sono orientamen­ti contrastan­ti, tra chi ritiene che prevalga la contrattaz­ione collettiva( in virtù del rinvio alla fonte collettiva previsto dalla norma) e chi ritiene che questa sia invece superata dalla nuova normativa. Altri ancora ritengono che sia necessaria una valutazion­e caso per caso. Inattesa dei chiariment­i giurisprud­enziali, la seconda opzione( restrittiv­a) sembra preferibil­e.

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