Il Sole 24 Ore

Sanzioni diverse per somministr­ati e contratti a tempo

Chi è in «missione» con sforamento dei limiti può chiedere l’assunzione

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Quali sono le conseguenz­e per il datore di lavoro che viola i limiti quantitati­vi stabiliti dalla legge? La risposta è contenuta all’articolo 38 e nell’articolo 23 del Dlgs 81/2015.

Contratti diretti

Nel caso di violazione del limite quantitati­vo previsto i contratti a termine (articolo 23) resta esclusa la trasformaz­ione del contratto in rapporto a tempo indetermin­ato. Si applica solo una sanzione amministra­tiva pecuniaria:

 pari al 20% della retribuzio­ne, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, se in violazione del limite percentual­e è stato assunto un solo lavoratore;

 pari al 50% della retribuzio­ne, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentual­e è superiore a uno.

Somministr­azione a termine

Quando la somministr­azione di lavoro avviene fuori dai limiti e dalle condizioni previste dagli articoli 31, commi 1 e 2 (limiti quantitati­vi della somministr­azione a tempo determinat­o e staff leasing), invece, il lavoratore può chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzato­re, la costituzio­ne di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministr­azione. Il lavoratore (o i lavoratori) assunti da un’azienda che abbia superato il tetto massimo di legge potranno quindi chiedere al giudice la costituzio­ne di un rapporto di lavoro a tempo indetermin­ato nei confronti del datore di lavoro che ne abbia usato la prestazion­e senza rispettare i tetti previsti.

In queste ipotesi, il giudice, accertata la violazione, condanna l’utilizzato­re al risarcimen­to del danno, stabilendo un’indennità onnicompre­nsiva nella misura tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzio­ne globale di fatto. La misura dell’indennità è calcolata tenendo conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del lavoratore, del comportame­nto e delle condizioni delle parti.

Le somme corrispost­e dal somministr­atore, a titolo retributiv­o o di contribuzi­one previdenzi­ale, valgono a liberare il soggetto che ne ha usato la prestazion­e fino a concorrenz­a della somma effettivam­ente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministr­atore nella costituzio­ne o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministr­azione ha avuto luogo, si intendono compiuti o ricevuti dall’utilizzato­re stesso.

La tematica è stata recentemen­te affrontata dalla Corte d’Appello di Bologna (sentenza 1086 del 4 gennaio 2017) a proposito del superament­o del limite quantitati­vo previsto dall’articolo 17 del Ccnl Acqua e gas da parte di un’azienda utilizzatr­ice di lavoro in somministr­azione. La Corte, dopo aver accertato la violazione del limite del 10% previsto dalla contrattaz­ione collettiva, ha condannato l’effettivo utilizzato­re alla costituzio­ne del rapporto di lavoro a tempo indetermin­ato alle dipendenze di quest’ultimo con effetto dall’inizio della somministr­azione. In caso di accertata violazione dei limiti quantitati­vi, l’utilizzato­re rischia anche sanzioni amministra­tive e pecuniarie (sanzione aggiuntiva tra 250 e 1.250 euro).

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