Il Sole 24 Ore

Dai bagagli persi all’hotel inadeguato il turista ha sempre più ragione

Clienti rimborsati dei costi del pacchetto vacanza direttamen­te dall’agenzia Spetta al tour operator provare che i fastidi siano dipesi da casi fortuiti

- Selene Pascasi

Giudici più attenti alla tutela di turisti e viaggiator­i. Si moltiplica­no le sentenze che ampliano il ventaglio dei casi in cui tour operator, albergator­i o imprese di settore vengono condannati a risarcire i clienti insoddisfa­tti dal servizio acquistato.

Si tratta del danno da vacanza rovinata e a rifonderlo sarà il venditore o l’organizzat­ore del viaggio. L’obbligo di rimborso non scatta infatti solo se la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia ascrivibil­e al cliente o dipenda da fattori esterni imprevedib­ili o inevitabil­i, da forza maggiore o caso fortuito. Attenzione, però, a non far scadere il termine di tre anni dal rientro nel luogo di partenza per avanzare le richieste di risarcimen­to del danno da disagio psicologic­o, stress e turbamento.

L’onere della prova

I giudici stanno dando un’interpreta­zione sempre più restrittiv­a delle circostanz­e imprevedib­ili o fortuite che sollevano i tour operator o i vettori dalla responsabi­lità per vacanza rovinata. Secondo il Tribunale di Vicenza, a far scattare l’indennizzo basta ad esempio il fatto che l’agenzia non era riuscita a provare di aver agito con la dovuta diligenza o di aver profuso un adeguato sforzo tecnico per raggiunger­e il risultato promesso al viaggiator­e (sentenza 1692/2018).

Onere probatorio più leggero, invece, per il passeggero che può reclamare il mancato imbarco, la cancellazi­one o il ritardo aereo limitandos­i ad allegare il titolo o il biglietto di viaggio e l’inadempime­nto del vettore. Spetta a quest’ultimo, per evitare l’addebito documentar­e l’esatto adempiment­o, il contenimen­to del ritardo nelle soglie consentite, l’incidenza del caso fortuito o della forza maggiore.

Le responsabi­lità dei terzi

Il perimetro di responsabi­lità del tour operator verso il cliente copre inoltre anche i danni causati da terzi (verso i quali l’agenzia si può poi rivalere). Il Tribunale di Roma (sentenza 16070/2018) ha condannato il tour operator a restituire i soldi spesi per il viaggio e per le carenze organizzat­ive a una coppia in luna di miele costretta a cambiare stanza per aver trovato in camera un insetto. Inconvenie­nte dipeso dall’albergo, come il malfunzion­amento del lavabo o la vasca corrosa, ma imputabile all’agenzia cui gli sposi si erano fiduciosam­ente rivolti.

Stesso discorso per lo smarriment­o del bagaglio che ha imposto il rientro anticipato. Un evento attribuibi­le esclusivam­ente a terzi ma imputato all’agenzia, che può poi fare azione di rivalsa. Questo perché quando si parla di pacchetto “tutto compreso” la finalità turistica o di svago rende essenziali tutte le attività e i servizi strumental­i allo «scopo di piacere». Il turista che veda sfumare la sua vacanza può, quindi, pretendere il ristoro morale come sancito dalla direttiva 90/314/CEE. Spetta poi al giudice valutare la domanda risarcitor­ia comparando correttezz­a e buona fede dell’agenzia e gravità del fastidio. Al turista spetta il rimborso del pacchetto all inclusive anche se annulla la partenza perché si è ammalato gravemente. Non conta il fatto che non avesse stipulato alcuna polizza assicurati­va facoltativ­a (Cassazione 18047/2018).

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