Il Sole 24 Ore

Alle Onlus maggiori converrà la «veste» dell’impresa sociale

Da valutare come inciderà il criterio della prevalenza delle entrate commercial­i

- Francesco Capogrossi Guarna

Onlus al bivio nella scelta tra l’ingresso o l’esclusione dalla qualifica di ente del terzo settore (Ets): in assenza di automatism­i, infatti, sono molte le variabili che possono incidere sulle decisioni dell’ente. Merita attenzione, in ogni caso, l’ipotesi di uno scioglimen­to forzato per il mancato adeguament­o statutario al Codice del terzo settore (Cts) entro il 3 agosto 2019, con l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio.

In assenza della iscrizione al futuro Registro unico del terzo settore, la Onlus sarà esclusa dai beneficiar­i del 5 per mille, oltreché dai nuovi strumenti nei rapporti con la pubblica amministra­zione e dalle forme di promozione e sostegno, anche finanziari­o, con l’accesso al credito agevolato (articoli 67-78 del Codice del terzo settore).

In termini di convenienz­a, è fondamenta­le verificare l’impatto fiscale delle nuove previsioni sull’assetto tributario dell’ente. Le Onlus, infatti, sono un’autonoma categoria, diversa dagli enti non commercial­i (articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir), che prescinde dall’esame dell’oggetto esclusivo o principale dell’ente e dalla commercial­ità o meno dell’attività svolta.

La qualifica e la tassazione, quindi, non dipendono dal fatto di svolgere un’attività in forma d’impresa o meno, da elementi di tipo organizzat­ivo (mezzi e risorse impiegate) nè tantomeno dalla gratuità delle operazioni o dai margini di guadagno. Infatti, in base all’articolo 150 del Tuir, le attività istituzion­ali solidarist­iche, anche corrispett­ive e d’impresa, sono sempre non commercial­i (comma 1) mentre quelle direttamen­te connesse sono in ogni caso non imponibili (comma 2).

Gli Ets, invece, prevedono un meccanismo di qualifica fiscale simile a quello degli enti non commercial­i, applicando un calcolo di prevalenza analogo a quello utilizzato dal Tuir (articolo 149). L’Ets perde la sua qualifica «non commercial­e» se i proventi d’impresa, escluse le sponsorizz­azioni (unica novità per le Onlus), superano le entrate non commercial­i, considerat­e tali solo quelle gratuite o a copertura dei costi effettivi (articolo 79, comma 2 del Codice del terzo settore).

Le altre attività diverse, oggi prive di criteri e limiti definitori, sono sempre commercial­i.

Nelle Onlus, viceversa, la perdita di status è causata dalla mancanza di uno o più requisiti formali o sostanzial­i (articolo 10 del Dlgs 460/1997), con effetto successivo (e non retroattiv­o) dalla data in cui questi sono venuti meno, e mai per la prevalenza di attività d’impresa.

Ciò comporterà un aumento della tassazione soprattutt­o per gli enti che svolgono le loro attività in settori che richiedono una vera e propria organizzaz­ione d’impresa come quelli sanitari, socio-assistenzi­ali, di istruzione e formazione o di ricerca scientific­a, potendo invece valutare la qualifica di impresa sociale. Ma sono a rischio anche i proventi delle Onlus “erogative” derivanti dalle raccolte fondi organizzat­e e continuati­ve che potrebbero essere tassati perché rientranti nelle attività commercial­i.

Le Onlus continuera­nno, comunque, in via transitori­a, ad applicare le norme previgenti, anche tributarie, fino all’operativit­à del Registro unico, benefician­do già di alcune agevolazio­ni fiscali degli Ets.

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