LE DECISIONI DEI GIUDICI
1
MALATTIA
Chi, dopo aver acquistato un pacchetto turistico all inclusive, si ammali in modo grave tanto da dover annullare la partenza programmata e non poter più fruire della vacanza, può riavere indietro i soldi corrisposti al tour operator. Rimborso possibile anche nell’ipotesi in cui non abbia stipulato con l’impresa di viaggi alcuna polizza a copertura degli eventi imprevedibili, prevista solo come facoltativa.
Cassazione, sentenza 10 luglio 2018, n. 18047
2
DANNO MORALE
In caso di vacanza rovinata, secondo quanto espressamente contemplato dalla direttiva 90/314/Cee, il turista potrà pretendere anche il risarcimento del danno morale. Sarà il giudice, però, a valutare la domanda risarcitoria sulla base dei principi di correttezza e buona fede nonché dell’importanza del danno. Egli, in sostanza, dovrà bilanciare la tolleranza delle lesioni minime con la condizione concreta delle parti.
Cassazione, sentenza 6 luglio 2018, n. 17724
3
INSETTO IN CAMERA
Va risarcita la coppia in luna di miele che sia stata costretta a trasferirsi in un’altra camera d’albergo per aver trovato un insetto indesiderato in quella già prenotata e appena occupata. Il fastidioso inconveniente, infatti, nonostante non possa dirsi tale da provocare agli sposi un vero e proprio danno morale, è comunque un episodio imprevisto e imputabile alle carenze organizzative dell’agenzia organizzatrice.
Tribunale di Roma, sentenza 2 agosto 2018, n. 16070
4
NEGLIGENZA
L’organizzatore e il venditore di prodotti turistici sono tenuti a profondere un adeguato sforzo tecnico, impiegando tutte le energie e i mezzi necessari per raggiungere il risultato promesso al cliente ed evitare possibili eventi dannosi. Per sfuggire al risarcimento, quindi, dovranno dimostrare che l’esito sgradito sia dipeso da causa ad essi non imputabile e non dalla scarsa diligenza professionale.
Tribunale di Vicenza, sentenza 29 giugno 2018, n. 1692
5
TRE ANNI PER IL RECLAMO
Prescrizione lunga di tre anni dal rientro nel luogo di partenza, per il viaggiatore che voglia attivarsi in giudizio per reclamare i danni da disagio psicologico, stress e turbamento derivanti dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione della prestazione acquistata con il pacchetto turistico. Ma il termine si riduce ad un anno nel caso in cui la richiesta riguardi danni economici e non personali. Corte di appello di Palermo, sentenza 26 giugno 2018, n. 1376
6
L’ONERE DELLA PROVA
Per incassare il danno da mancato imbarco, cancellazione o ritardo aereo, al passeggero basterà allegare il titolo o il biglietto di viaggio e l’inadempimento del vettore. Spetterà a questi, invece, la prova dell’esatto adempimento, del contenimento del ritardo nelle soglie di rilevanza fissate dall’articolo 6, comma 1, del regolamento Ce 261/2004 o, in alternativa, l’intervento del caso fortuito o della forza maggiore. Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584