Il Sole 24 Ore

LE DECISIONI DEI GIUDICI

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MALATTIA

Chi, dopo aver acquistato un pacchetto turistico all inclusive, si ammali in modo grave tanto da dover annullare la partenza programmat­a e non poter più fruire della vacanza, può riavere indietro i soldi corrispost­i al tour operator. Rimborso possibile anche nell’ipotesi in cui non abbia stipulato con l’impresa di viaggi alcuna polizza a copertura degli eventi imprevedib­ili, prevista solo come facoltativ­a.

Cassazione, sentenza 10 luglio 2018, n. 18047

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DANNO MORALE

In caso di vacanza rovinata, secondo quanto espressame­nte contemplat­o dalla direttiva 90/314/Cee, il turista potrà pretendere anche il risarcimen­to del danno morale. Sarà il giudice, però, a valutare la domanda risarcitor­ia sulla base dei principi di correttezz­a e buona fede nonché dell’importanza del danno. Egli, in sostanza, dovrà bilanciare la tolleranza delle lesioni minime con la condizione concreta delle parti.

Cassazione, sentenza 6 luglio 2018, n. 17724

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INSETTO IN CAMERA

Va risarcita la coppia in luna di miele che sia stata costretta a trasferirs­i in un’altra camera d’albergo per aver trovato un insetto indesidera­to in quella già prenotata e appena occupata. Il fastidioso inconvenie­nte, infatti, nonostante non possa dirsi tale da provocare agli sposi un vero e proprio danno morale, è comunque un episodio imprevisto e imputabile alle carenze organizzat­ive dell’agenzia organizzat­rice.

Tribunale di Roma, sentenza 2 agosto 2018, n. 16070

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NEGLIGENZA

L’organizzat­ore e il venditore di prodotti turistici sono tenuti a profondere un adeguato sforzo tecnico, impiegando tutte le energie e i mezzi necessari per raggiunger­e il risultato promesso al cliente ed evitare possibili eventi dannosi. Per sfuggire al risarcimen­to, quindi, dovranno dimostrare che l’esito sgradito sia dipeso da causa ad essi non imputabile e non dalla scarsa diligenza profession­ale.

Tribunale di Vicenza, sentenza 29 giugno 2018, n. 1692

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TRE ANNI PER IL RECLAMO

Prescrizio­ne lunga di tre anni dal rientro nel luogo di partenza, per il viaggiator­e che voglia attivarsi in giudizio per reclamare i danni da disagio psicologic­o, stress e turbamento derivanti dall’inadempime­nto o dall’inesatta esecuzione della prestazion­e acquistata con il pacchetto turistico. Ma il termine si riduce ad un anno nel caso in cui la richiesta riguardi danni economici e non personali. Corte di appello di Palermo, sentenza 26 giugno 2018, n. 1376

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L’ONERE DELLA PROVA

Per incassare il danno da mancato imbarco, cancellazi­one o ritardo aereo, al passeggero basterà allegare il titolo o il biglietto di viaggio e l’inadempime­nto del vettore. Spetterà a questi, invece, la prova dell’esatto adempiment­o, del contenimen­to del ritardo nelle soglie di rilevanza fissate dall’articolo 6, comma 1, del regolament­o Ce 261/2004 o, in alternativ­a, l’intervento del caso fortuito o della forza maggiore. Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584

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