Il Sole 24 Ore

Per i nuovi contratti va accantonat­o l’1,3% del monte salari rivalutato

Per il 2020 la somma cresce all’1,65% e arriva all’1,95% dal 2021 L’indennità di vacanza vale lo 0,42% dal 1° aprile e lo 0,7% dal 1° luglio

- Vincenzo Giannotti

Le disposizio­ni contenute nella legge di Bilancio 2019 ora all’esame del Parlamento prevedono specifiche risorse economiche per i rinnovi contrattua­li per il periodo 2019-2021. Secondo la relazione tecnica, per i settori non statali del pubblico impiego queste risorse valgono 940 milioni sul 2019, 1,2 miliardi sul 2020 e 1,415 miliardi sul 2021. Il meccanismo anticipa gli importi della vacanza contrattua­le con due successive tranche, da calcolare rispetto agli stipendi tabellari, per un importo pari allo 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e allo 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019. Sempre in conto anticipazi­one degli importi stanziati nei bilanci di previsione si prevede che, fino al loro riassorbim­ento a chiusura del contratto nazionale, continuerà ad essere applicato l’elemento perequativ­o la cui scadenza è attualment­e prevista al 31 dicembre 2018.

Fra gli importi che devono essere sicurament­e inseriti nei bilanci triennali di previsione c’è quindi prima di tutto lo stanziamen­to per finanziare l’indennità di vacanza contrattua­le. Seguendo le indicazion­i della legge di Bilancio 2019, gli enti locali dovranno prevedere dal 1° aprile al 30 giugno un importo mensile di vacanza contrattua­le che varia da 5,97 euro mensili per la categoria A1 fino a 8,91 euro mensili per la categoria D6. Questi importi aumenteran­no, a partire dal 1° luglio prossimo, da un minimo di 9,95 euro mensili per la categoria A1 fino a un importo massimo di 14,85 euro per la categoria D6. Il tutto fino al loro riassorbim­ento una volta sottoscrit­to in via definitiva il contratto nazionale.

Un secondo tassello certo è rappresent­ato dall’elemento perequativ­o. A causa della sua scadenza al 31 dicembre 2018 si prevede che questo aumento temporaneo debba continuare a essere corrispost­o fino alla sottoscriz­ione definitiva del contratto nazionale. Si tratta di un importo minimo di 2 euro mensili per la categoria D6 per giungere ad un massimo di 29 euro mensili per la categoria A1 meno elevata, in base alla progressio­ne contraria prevista dall’ultimo contratto che aumenta le somme al diminuire della fascia retributiv­a.

A offrire le indicazion­i generali su queste due voci è ancora la relazione tecnica alla manovra. Le risorse per la vacanza contrattua­le per il complesso dei settori non statali sono stimate in 235 milioni di euro nel 2019 e di 348 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021; l’elemento perequativ­o, all’interno dello stesso bacino che comprende 1,4 milioni di dipendenti, vale invece 285 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021)

Gli enti locali possono poi calcolare anche l’ulteriore differenzi­ale prodotto dagli stanziamen­ti nazionali per il rinnovo dei contratti, che si riflettono in un obbligo di accantonam­ento proporzion­ale per i settori non statali che finanziano i rinnovi con i propri bilanci. La stima deve essere ovviamente basata sul monte salari 2016 rivalutato del 3,48% tendo conto degli incrementi del precedente contratto. Le indicazion­i puntuali arriverann­o con Dpcm. Ma per il 2019 è prudente stimare un valore di accantonam­ento pari al circa l’1,3 per cento del monte salari 2015 cui andranno sottratti, in quanto considerat­e mere anticipazi­oni, gli importi stanziati sia per la vacanza contrattua­le sia per l’elemento perequativ­o. Questa percentual­e di accantonam­ento aumenta al 1,65 percento per il 2020 per giungere al massimo del 1,95% per il 2021, sempre da calcolare al netto degli importi relativi alla vacanza contrattua­le e all’elemento perequativ­o.

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SPECIALE MANOVRA 2019Nel pacchetto la riscrittur­a delle regole di finanza pubblica per glienti locali

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