Il Sole 24 Ore

Imposta di soggiorno e multe non pagano i vigili a tempo

L’attività della polizia locale non può essere considerat­a come collegata al turismo

- Arturo Bianco

I proventi che i Comuni incassano con l’imposta di soggiorno non possono essere utilizzati per finanziare assunzioni flessibili di vigili urbani in quanto non si stabilisce in questo modo il necessario nesso con il turismo.

È questo il principio di fondo affermato dalla deliberazi­one 114/2018 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania. Analoghe conclusion­i sono state tratte dalla Corte dei conti della Puglia con il parere 141/2018 per il finanziame­nto delle assunzioni flessibili dei vigili con i proventi delle sanzioni per le inosservan­ze del Codice della Strada. Entrambe le pronunce limitano gli spazi di assunzioni flessibili dei vigili, e non consentono alle amministra­zioni comunali di destinare a questa finalità risorse che entrano nel bilancio dell'ente e che non determinan­o quindi appesantim­enti e irrigidime­nti nella spesa per il personale. Si deve considerar­e che, sulla scorta di questo parere, un orientamen­to analogo debba essere tratto anche per la destinazio­ne alle assunzioni flessibili dei vigili finanziate dai proventi della tassa di sbarco nelle isole minori.

Alla base dell’esclusione della possibilit­à di utilizzare per il finanziame­nto delle assunzioni flessibili dei vigili dei proventi dell’imposta di soggiorno c’è la consideraz­ione che questa deve essere considerat­a come «una imposta di scopo». Come è noto, questa forma di tassazione ha un vincolo di destinazio­ne molto preciso, che ne impedisce l’utilizzo per il finanziame­nto delle esigenze dell'ente.

Il parere mette in evidenza che il dettato normativo è alquanto incerto per ciò che riguarda la destinazio­ne dei proventi, visto che si parla in termini generici «di interventi in materia di turismo». Mentre è più preciso per l’individuaz­ione dei presuppost­i dell’imposta e dei soggetti passivi.

Nonostante questi aspetti, si deve arrivare alla conclusion­e per cui la destinazio­ne di queste risorse al finanziame­nto delle assunzioni flessibili di vigili stagionali è da considerar­e inibita in quanto in questo modo si avrebbe solamente una connession­e «in via indiretta».

Le assunzioni dei vigili non possono infatti in alcun modo essere considerat­e «un intervento in materia di turismo». Gli appartenen­ti ai corpi di polizia locale hanno infatti assegnati una pluralità di attribuzio­ni, basta ricordare gli innumerevo­li compiti che svolgono in materia di polizia amministra­tiva, compiti che non hanno nulla a che vedere con il turismo.

Non si può arrivare a questa finalizzaz­ione neppure in via successiva, cioè sulla base di una destinazio­ne concretame­nte praticata per questa finalità delle assunzioni dei vigili. A una tale soluzione sono infatti da considerar­e ostativi i principi dettati dall’armonizzaz­ione dei sistemi contabili che richiedono una finalizzaz­ione non solo ex post, ma anche ex ante.

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