Gli immobili al piano interrato non devono pagare la manutenzione dell’impianto ascensore
Un mio cliente ha utilizzato delle fatture “gonfiate”, e i relativi costi hanno concorso a determinare il reddito indicato in dichiarazione (che è già stata presentata). Se provvede a rettificare la dichiarazione attraverso il ravvedimento operoso, potrà conseguire un effetto liberatorio anche in ambito penale?
T.P. - MILANO
La risposta è negativa. Il reato di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 («Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti») è istantaneo e si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, che riporti elementi passivi fittizi, attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La giurisprudenza ha già chiarito che la presentazione di una dichiarazione integrativa, che rettifichi in diminuzione i costi supportati dalle suddette fatture, non esclude la punibilità per il reato già consumato alla presentazione della dichiarazione. Inoltre, sul piano tributario, l’agenzia delle Entrate esclude che sia possibile rettificare, attraverso il ravvedimento operoso, una dichiarazione che indichi elementi passivi fittizi frutto dell’uso di fatture per operazioni inesistenti. Il ravvedimento è infatti consentito solo per la correzione di “errori od omissioni” e non per la rettifica di componenti del reddito influenzate da fatti fraudolenti.