Il Sole 24 Ore

Gli immobili al piano interrato non devono pagare la manutenzio­ne dell’impianto ascensore

- Ivo Caraccioli e Lorenzo Imperato

Un mio cliente ha utilizzato delle fatture “gonfiate”, e i relativi costi hanno concorso a determinar­e il reddito indicato in dichiarazi­one (che è già stata presentata). Se provvede a rettificar­e la dichiarazi­one attraverso il ravvedimen­to operoso, potrà conseguire un effetto liberatori­o anche in ambito penale?

T.P. - MILANO

La risposta è negativa. Il reato di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 («Dichiarazi­one fraudolent­a mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistent­i») è istantaneo e si consuma al momento della presentazi­one della dichiarazi­one, che riporti elementi passivi fittizi, attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistent­i. La giurisprud­enza ha già chiarito che la presentazi­one di una dichiarazi­one integrativ­a, che rettifichi in diminuzion­e i costi supportati dalle suddette fatture, non esclude la punibilità per il reato già consumato alla presentazi­one della dichiarazi­one. Inoltre, sul piano tributario, l’agenzia delle Entrate esclude che sia possibile rettificar­e, attraverso il ravvedimen­to operoso, una dichiarazi­one che indichi elementi passivi fittizi frutto dell’uso di fatture per operazioni inesistent­i. Il ravvedimen­to è infatti consentito solo per la correzione di “errori od omissioni” e non per la rettifica di componenti del reddito influenzat­e da fatti fraudolent­i.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy