Il Sole 24 Ore

Marittimo esente se passa 183 giorni su nave estera

- A cura di Fabrizio Cancellier­e

Un marittimo – cittadino italiano residente in Italia con moglie e figlio – ha un contratto di imbarco estero (a passaporto) con società e imbarcazio­ne maltese. Nel 2017 è stato per più di 183 giorni in acque internazio­nali e nel 2018 (sempre con contratto estero e stessa imbarcazio­ne maltese) starà per la maggior parte dell’anno entro le acque nazionali italiane. Ha agito correttame­nte nel non indicare il reddito nella dichiarazi­one per l’anno 2017? E cosa dovrebbe fare per l’anno 2018?

P.C. - GENOVA

Il reddito derivante dall’attività di marittimo, imbarcato su navi battenti bandiera estera, non è imponibile in Italia, ex articolo 5, comma 5, della legge 88/2001, se l’attività prestata su tali navi dura per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Su queste basi, nel caso in esame, pare corretto aver considerat­o non imponibile il reddito per il 2017. Si ritiene che anche il reddito maturato nel 2018 sia da considerar­e non imponibile, posto che il requisito dei 183 giorni va verificato in relazione alla nazionalit­à della nave e non della prevalenza in acque internazio­nali o nazionali (fatti salvi eventuali contesti abusivi).

Come precisato in vari documenti di prassi dell’amministra­zione finanziari­a, per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, si fa presente che il periodo da considerar­e non necessaria­mente deve risultare continuati­vo: è sufficient­e che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Appare opportuno precisare che il legislator­e con l’espression­e «nell’arco di dodici mesi» non ha inteso far riferiment­o al periodo d’imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. Va precisato che, per l’effettivo conteggio della permanenza del lavoratore all’estero, nel computo dei 183 giorni rilevano, in ogni caso, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanal­i e gli altri giorni non lavorativi, indipenden­temente dal luogo in cui sono trascorsi.

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